T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 192 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il diniego di pagamento del contributo statale ex art. 517/1975.

Con ordinanza collegiale R.O. 639/2003 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la cessata materia del contendere in quanto l’Amministrazione, riesaminata la pratica in contraddittorio con il ricorrente, con decreto del 4 novembre 2003 ha disposto la concessioneliquidazione e l’ordinativo diretto al pagamento dei benefici, così come dichiarato con nota del ricorrente depositata agli atti di causa. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *