Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 24-02-2011, n. 7193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 23 marzo 2010, depositata in cancelleria il 25 marzo 2010, il Giudice di Pace di Ancona assolveva O.G.S. dal reato a lei ascritto ( D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) perchè il fatto non sussiste.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata era emerso che, da un controllo operato dalle forze dell’ordine, la prevenuta era priva di documenti identificativi oltre che di un valido titolo di permanenza sul suolo nazionale. Una volta identificata, veniva altresì accertato che la stessa era destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona e notificatole in data 11 gennaio 2010. 1.2. – Il giudice di merito argomentava, onde pervenire alla formulazione del giudizio assolutorio, che non era stato provato se l’imputata al momento del controllo si trovasse sul suolo nazionale da meno di otto giorni, termine entro il quale avrebbe dovuto e potuto assolvere agli adempimenti amministrativi relativi al permesso di soggiorno. Doveva altresì escludersi che la prova del soggiorno per un periodo superiore potesse essere fornito dai provvedimenti emessi a carico della O. in quanto non poteva escludersi che la medesima fosse nel frattempo uscita e rientrata sul territorio nazionale.

2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento sotto il profilo che emergeva dagli atti il fatto che l’imputata fosse destinataria di un valido provvedimento di espulsione e dunque che dovesse essere punita per il reato contestatole.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

3.1 – Invero, alla data del controllo da parte delle forze dell’ordine, avvenuto in data 11 febbraio 2010, la straniera, destinataria di un decreto di espulsione del Prefetto e contestualmente intimata dal Questore a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni, era inottemperante a siffatto provvedimento.

Trattandosi però di una intimazione "non autonoma" ma palesemente adottata dal Prefetto in base all’art. 13, comma 6, Testo Unico dell’immigrazione abrogato dalla L. n. 189 del 2002, art. 12, comma 1, lett. b) e definitivamente sostituito dal noto sistema di cui al D.L. n. 241 del 2004, art. 14, comma 5 bis e ter convertito in L. n. 271 del 2004, la straniera versava in una situazione del tutto peculiare posto che, pur non essendo a suo carico configurabile un più grave reato, non di meno la clandestinità andava esclusa per l’inesistenza di alcuna legittima misura coercitiva o intimatoria idonea a dare efficacia alla adottata misura espulsiva e, quindi, a rendere illegale il trattenimento nello Stato dell’imputata. In tal senso, rettificata la motivazione della sentenza impugnata, si impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

rigetta il ricorso, rettificata la motivazione; manda alla cancelleria per i provvedimenti di cui all’art. 625 c.p.p., comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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