Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2010) 24-02-2011, n. 7181 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – D.S.P., tramite il proprio difensore, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza 7/4/2010 della seconda sezione penale di questa Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della predetta contro la decisione di condanna 6/5/2008 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, deducendo che non era stato notificato, per mero errore di fatto, l’avviso d’udienza pubblica (7/4/2010) al proprio difensore di fiducia, avv. Girardi Vittorio.

2 – Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

Ed invero, l’avviso dell’udienza fissata dinanzi alla seconda sezione penale di questa Suprema Corte per la trattazione del ricorso proposto dalla D.S. avverso la richiamata sentenza della Corte di merito risulta essere stato regolarmente dato al difensore di fiducia, avv. Vittorio Girardi, a mezzo telefax presso l’utenza telefonica (OMISSIS) in dotazione allo studio professionale.

In base al chiaro disposto dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, secondo cui "l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei", la notificazione dell’avviso d’udienza a mezzo fax deve ritenersi valida e non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell’avvenuta ricezione, essendo sufficiente l’attestazione sull’atto in questione dell’avvenuto invio seguita dal rapporto di positiva trasmissione (cfr. del citato art. 148 c.p.p., comma 1 bis, seconda parte), situazione – questa – puntualmente documentata nella specie. D’altra parte, col ricorso si deduce genericamente la mancata ricezione dell’avviso d’udienza da parte del difensore di fiducia, ma non si esplicitano le ragioni che avrebbero impedito tale ricezione.

3- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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