T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 188 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel comune di Fondi, località borgo Sant’Antonio, alla via Flacca 31, individuato nel catasto urbano del comune di Fondi al foglio 68, mappa 1093, sub. 57,58,60, avanzava, in data 6 maggio 2010, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. 380 del 2001 presso l’ufficio tecnico del comune di Fondi in ordine a lavori di ampliamento dell’immobile sopra identificato. Con ordinanza 79 del 4 maggio 2010 veniva disposta la sospensione dei lavori e con ordinanza 159 del 6 agosto 2010 veniva ordinata alla demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge, in particolare per omessa definizione del procedimento in termini di legge; violazione delle regole del giusto procedimento di ex legge 241/1990; violazione dei principi di collaborazione tra pubblica amministrazione ed amministrati; violazione falsa applicazione dell’articolo 36 d.p.r. 380/2001; violazione falsa applicazione degli articoli 2 e 3 legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione. Le censure sono fondate in quanto è principio ormai consolidato quello secondo cui le ipotesi di silenzio significativo previste dall’ordinamento devono essere coordinate con i principi introdotti dalla legge 241/1990 ed in particolare con quello che obbliga la pubblica amministrazione a rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati, ciò anche per consentire un corretto controllo della legittimità a livello giurisdizionale.

Sulla pretesa diretta ad ottenere l’annullamento della ordinanza di demolizione qui impugnata ed emanata in seguito al silenzio rigetto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse essendo noto il principio giurisprudenziale secondo cui "La presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto – espresso o tacito ex art. 13 comma 2, l. n. 47 del 1985 – dell’adozione di una nuova misura demolitoria. Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine"(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 maggio 2007, n. 3973). Ed invero, l’amministrazione dovrà dapprima esprimersi in modo espresso sulla domanda di sanatoria e, successivamente, in caso di determinazione negativa, adottare il provvedimento di demolizione.

Conseguentemente il ricorso va accolto per quanto riguarda il silenzio e va dichiarato l’obbligo del comune di Fondi di pronunciarsi con un provvedimento espresso in relazione alla domanda di accertamento in conformità ex articolo 36 del d.p.r. 380 del 2001 avanzata dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in ordine alla pretesa di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione a demolire. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000, sono poste a carico del comune resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e in parte lo dichiara inammissibile. Condanna il comune resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000 a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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