Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2010) 24-02-2011, n. 7179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Giudicando sul ricorso proposto da D.P.A. avverso la sentenza in data 31.10.2003 della Corte di Appello di Milano, con cui – in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Monza dell’11.7.2002- era stato condannato alla minore pena di quattro anni di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di concorso in estorsione aggravata continuata, questa Corte di Cassazione con sentenza pronunciata il 24.2.2009 (Sezione 2A, n. 10053/09) ha rigettato l’impugnazione del D.P..

Con nota del 24.9.2009 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano ha comunicato, per le determinazioni di questa S.C., il decesso del condannato D.P., allegando copia del relativo certificato di morte, avvenuto in data 27.9.2005, cioè in epoca precedente la predetta decisione di legittimità.

Dispostasi la formazione di nuovo e autonomo fascicolo processuale ex art. 625 bis c.p.p., gli atti sono pervenuti a questo collegio giudicante per l’adozione delle conseguenti misure.

La descritta situazione integra in tutta evidenza un caso di inesistenza giuridica della sentenza di legittimità del 24.2.2009, siccome intervenuta dopo la morte dell’imputato con conseguente assenza (per decesso) del soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva dello Stato, e la declaratoria di inesistenza (revoca) del provvedimento decisorio deve essere deliberata dal giudice che ha pronunciato la postuma sentenza di condanna di un imputato già deceduto (Cass. S.U, 23.1.1982 n. 3489, Renna, rv. 153021). In un caso siffatto tale sentenza non è affetta da un semplice errore materiale, emendabile con la procedura di correzione prevista dall’art. 130 c.p.p., ma da un errore di fatto determinato da una incompleta o inesatta percezione della realtà processuale che ha fuorviato la formazione della volontà decisoria del giudice, cui incombe l’onere di accertare lo stato di esistenza in vita dell’imputato quale presupposto essenziale del processo, dando così luogo ad un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato assunto in presenza di una corretta rappresentazione della realtà (dichiarata estinzione del reato per morte dell’imputato). Un errore, quindi, sussumibile a pieno titolo nella nozione di errore materiale percettivo o di fatto richiamata dall’istituto correttivo straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p..

Istituto alla cui applicazione non fa velo la circostanza che il rimedio straordinario non sia stato introdotto dal condannato (da tempo deceduto) ovvero dal Procuratore Generale presso questa Corte (non potendosi riconoscere un equipollente valore alla comunicazione del P.G. distrettuale di Milano del 24.9.2009, per altro successiva allo scadere del termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza previsto dall’art. 625 bis c.p.p., comma 2), dal momento che l’errore materiale, come sopra oggettivamente accertato (morte del condannato prima della pronuncia definitiva di legittimità), può essere rilevato da questa S.C. anche di ufficio in ogni momento, come stabilisce l’art. 625 bis c.p.p., comma 3 (v. Cass. Sez. 5, 13.1.2006 n. 5210, Pezzino, rv. 233636).

La sentenza emessa da questa Corte il 24.2.2009 nei confronti del deceduto D.P.A. deve essere, per tanto, revocata in quanto giuridicamente inesistente con contestuale annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Milano emessa il 31.10.2003, impugnata per Cassazione dal D.P. successivamente deceduto, perchè il reato al medesimo ascritto è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.

Revoca la sentenza pronunciata il 24 febbraio 2009 (n. 10053/09) nei confronti di D.P.A. e conseguentemente annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31 ottobre 2003, perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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