T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 185 Aspettativa e congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 16 novembre 2009 e depositato il successivo 1 dicembre, il sig. E.P. – Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando di Latina – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale l’Amministrazione ha respinto la domanda di permesso retribuito proposta ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L. 104/92 per assistere la madre sul presupposto che "non risulta comprovata la sussistenza dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza al congiunto disabile".

Spiega l’Amministrazione, che nel caso in esame "la situazione familiare della disabile, nel complesso, dimostra la presenza di altri due figli della medesima, anch’essi residenti a Latina, in grado di dividere gli oneri derivanti dal dovere di solidarietà familiare".

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili

Il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione con riferimento ai requisiti della "continuità ed esclusività dell’assistenza", e contraddittorio con riferimento all’attribuito rilievo della presenza di altri due figli della disabile.

3) In data 11 dicembre 2010 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

4) Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il requisito dell’esclusività dell’assistenza, benché non contenuto nella lettera dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104, è sicuramente desumibile dalla sua ratio, che non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest’ultimo un’assistenza (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 4.8. 2009, n. 467).

Va considerato, altresì, che i parenti, vivendo nelle vicinanze della disabile, "non possono sottrarsi ai doveri di mutua assistenza – che incombono sui soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità – con mere dichiarazioni di indisponibilità a provvedere" e che, "proprio a causa del venir meno del requisito della convivenza ad opera dell’art. 20 della legge n. 53 del 2000, l’Amministrazione è tenuta a valutare più rigorosamente l’indisponibilità di altri familiari, come anche l’esistenza del requisito dell’assistenza continuativa" (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 febbraio 2001, n. 898);

Pertanto, in base alla disciplina legislativa nonché alle norme interne emanate per la relativa attuazione, "il concetto di assistenza non presuppone necessariamente un impegno fisico nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane del familiare bisognevole, bensì si identifica con la costante organizzazione e supervisione delle cure necessarie, delle buone condizioni di vita e delle relazioni affettive, anche senza assumere in proprio l’intera effettuazione materiale dell’assistenza stessa" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 aprile 2008, n. 2878);

7) In conclusione, il provvedimento impugnato è immune dai dedotti vizi di illegittimità, posto che l’Amministrazione ha correttamente motivato il diniego di permesso retribuito ex art. 33 comma 3 L. 104/92, sul presupposto della non provata sussistenza dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza al congiunto disabile, in quanto la situazione familiare del disabile dimostra la presenza di altri due figli, anch’essi residenti in Latina, in grado di dividere gli oneri derivanti dal dovere di solidarietà familiare.

8) Il ricorso deve quindi essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

9) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1026/09, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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