Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-04-2011, n. 8528 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con separati ricorsi al giudice del lavoro di Napoli successivamente riuniti, C.A., P.E., P.M., S.G. e S.C., facenti parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.99 dipendente di ente locale e passato dall’1.1.00 alle dipendenze dell’allora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, lamentavano che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, in occasione di tale passaggio non era stata loro riconosciuta l’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma solamente quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (c.d. maturato economico). Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarato il loro diritto all’inquadramento nei ruoli ministeriali con anzianità giuridica ed economica pari a quella maturata nell’ente di provenienza e che il Ministero e l’Istituto di destinazione fossero condannati ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali ed a corrispondere le relative differenze retributive.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai dipendenti per l’erronea interpretazione data alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, la Corte di appello di Napoli con sentenza del 6.3.07 accoglieva l’impugnazione nei confronti del Ministero e non anche del Centro servizi amministrativi, dichiarando, con decorrenza 1.1.2000, il diritto degli appellanti al riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31.12.99 presso l’ente locale di provenienza, con tutte le conseguenze ai fini economici e giuridici.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione.

Non svolgono attività difensiva i dipendenti.
Motivi della decisione

4.- Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente ha chiesto all’ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma che l’atto di impugnazione fosse notificato ai resistenti nel domicilio eletto presso il difensore di secondo grado.

L’ufficiale giudiziario ha proceduto alla spedizione di una copia dell’atto per ogni resistente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

All’originale del ricorso, depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., su cui pure sono documentate le operazioni compiute dall’ufficiale, non risultano tuttavia allegati gli avvisi di ricevimento delle copie in questione, di modo che non esiste prova dell’avvenuta notifica.

Non essendo l’atto di impugnazione idoneo alla costituzione del contraddicono processuale dinanzi alla Corte di Cassazione e non potendo a tale situazione porsi più riparo, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve statuirsi sulle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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