Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 25-02-2011, n. 7564 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza del 2.12.2010 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso il 14.9.2009 dall’autorità giudiziaria di Aix en Provence (Francia) nei confronti del cittadino italiano M.A., in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ai fini dell’esecuzione della condanna alla pena di cinque anni di reclusione infettagli con sentenza contumaciale definitiva della Corte di Appello di Aix en Provence resa il 14.9.2009 per reati di riciclaggio, concorso in dissimulazione e conversione di proventi del traffico di sostanze stupefacenti, commessi in territorio francese nel novembre 2005. Sul piano formale, tuttavia, la Corte di Appello ha "rifiutato" la consegna reale del M., cittadino italiano, disponendo – ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), – che l’espiazione della pena di cinque anni di reclusione inflittagli con la menzionata sentenza francese avvenga in Italia secondo la disciplina normativa dell’esecuzione penale italiana.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del M., deducendo violazione di legge in riferimento al dettato dell’art. 6 C.E.D.U. per lesione dei diritti di difesa del ricorrente nel procedimento svoltosi nei suoi confronti in Francia in sua dichiarata contumacia.

Con atto depositato in cancelleria il 15.2.2011 il ricorrente M. A. ha presentato una comunicazione, controfirmata dal suo difensore, con la quale dichiara di rinunciare alla proposta impugnazione.

Tale esplicita volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma da destinarsi alla cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 500,00 (cinquecento).

La cancelleria provvedere alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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