Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 25-02-2011, n. 7561 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il 4.11.2010 il cittadino rumeno B.V. è stato arrestato da ufficiali di p.g. della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia a fini di consegna comunitaria, perchè attinto da mandato di arresto europeo emesso in data 8.7.2009 dal Tribunale rumeno di Timisoara per l’esecuzione della condanna alla pena di quattro anni di reclusione inflittagli per più episodi di furto aggravato in abitazione e di violazione di domicilio commessi nel dicembre 2006 in Romania in danno di connazionali. Condanna divenuta definitiva a seguito della sentenza contumaciale pronunciata nei confronti del B. il 10.3.2008 dal medesimo Tribunale di Timisoara, non impugnata dall’imputato.

L’arresto del B. ("sentito" e non consenziente ad una sua consegna senza formalità) è stato ritualmente convalidato ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13 il 5.11.2010 con contestuale applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere.

Con la sentenza pronunciata il 18.1.2011 la Corte di Appello di Roma, ritenutine esistenti tutti i presupposti e le condizioni di legge, ha deliberato – in esecuzione del mandato di arresto europeo – la consegna del B. all’autorità giudiziaria rumena finalizzata all’espiazione della ridetta pena detentiva.

La sentenza ha evidenziato la sussistenza dei requisiti di legittimità della consegna postulati dalla L. n. 69 del 2005, art. 7 (reati puniti anche dalla legislazione italiana sotto gli stessi nomina iuris di furto aggravato e violazione di domicilio: doppia punibilità) e l’inesistenza di eventuali condizioni ostative alla consegna previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. In particolare i giudici della consegna hanno evidenziato come, alla stregua delle evenienze storiche descritte nella sentenza di condanna irrevocabile rumena, raccolte nel rispetto delle garanzie processuali di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19 affatto pacifica si prospetti la responsabilità del B. per tutti gli episodi delittuosi ascrittigli, la cui commissione egli ha – per altro – sostanzialmente ammesso. La sentenza rumena segnala, infatti, che agli elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni delle vittime dei furti e dei testimoni nonchè dai connessi accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, si giustappone la "riconosciuta perpetrazione dei reati" enunciata dal B. nelle indagini preliminari.

2.- Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto personalmente ricorso per cassazione B.V., delineando un unico motivo di censura per violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla mancata verifica della "equità" del processo svoltosi in sua contumacia in Romania e dell’effettiva garanzia dei suoi diritti processuali, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione europea sui diritti dell’uomo, disposizione recepita in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848 e ribadita dal novellato art. 111 Cost..

In particolare dagli atti pervenuti dalla Romania a corredo del mandato di arresto per fini esecutivi non si evince, nè la Corte di Appello ha ritenuto di accogliere la richiesta difensiva di integrativi accertamenti sul punto, se nel rendere le sue ribadite ammissioni di colpevolezza in rapporto a ciascun episodio di furto, il B. sia stato assistito da un difensore. Dato storico di assoluta rilevanza, giacchè le ammissioni di responsabilità asseritamente rese dal consegnando appaiono rappresentare l’unica vera fonte di prova sulla quale è fondato il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti.

3.- Il ricorso del B. deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle delineate censure.

Correttamente la Corte di Appello di Roma ha disposto la consegna del B. all’autorità giudiziaria rumena per fini esecutivi sia per la sussistenza delle già indicate condizioni legittimanti la consegna, sia per la indiscussa attuale definitività della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Timisoara il 10.3.2008. In modo improprio il B. trasferisce nell’attuale sede processuale istanze potenzialmente revisorie del giudizio svoltosi nei suoi confronti in Romania, non competendo certo all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto della consegna la rinnovata verifica delle fonti di prova e degli elementi sui quali è stato fondato il giudizio di colpevolezza del soggetto consegnando, essendo a tal fine sufficiente l’accertamento dell’avvenuto rispetto delle garanzie fondamentali dell’imputato. Ora non è revocabile in dubbio, per un verso, che il B. abbia avuto piena cognizione delle indagini penali svolte a suo carico, in ragione delle ammissioni dallo stesso rese, non rilevando in questa sede se ed in quali forme (dichiarazioni spontanee, orali o verbalizzate, con la presenza o meno di un legale, ecc.). Del resto dalla sentenza irrevocabile rumena si evince che in occasione di uno dei furti attribuitigli il B. è stato "fermato" dalla polizia mentre usciva da un appartamento con la refurtiva ivi trafugata (arresto in flagranza).

Le doglianze del B., che pretende un non consentito riesame del merito della regiudicanda rumena davanti al giudice italiano, ben potranno essere fatte eventualmente valere davanti alla stessa autorità rumena. E’ appena il caso di ribadire, per altro verso, che costituisce ius receptum che il B., giudicato in contumacia, ha la possibilità – pur a fronte dell’intervenuta definitività della sentenza di condanna rumena – di sollecitare un nuovo giudizio (processo) in praesentia ai sensi dell’art. 522 c.p.p. rumeno. Al riguardo è agevole osservare che l’ordinamento giudiziario rumeno prevede in modo esplicito che, se condannato in contumacia, l’interessato può chiedere di essere restituito nel termine per impugnare affinchè si svolga un processo con la sua partecipazione e altresì prevede, proprio in materia di consegna estradizionale da uno Stato estero, la possibilità per il consegnato di un nuovo giudizio di primo grado. Siffatta situazione normativa e processuale rispetta pienamente, per quel che concerne l’ordinamento dello Stato rumeno, il requisito garantistico stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), senza che vi sia necessità alcuna che la decisione di consegna dell’autorità giudiziaria italiana sia ultroneamente subordinata a tale specifica condizione (cfr. in termini Cass. Sez. 6, 16.10.2008, n. 39152, Mironica, rv. 242232).

Ne discende che, esclusa l’ipotesi (pure in più casi statuita da questa S.C.) che il processo contumaciale penale violi l’art. 6 della CEDU, rendendo iniquo il corrispondente giudizio, allorchè l’ordinamento dello Stato emittente il m.a.e. contempli istituti processuali volti a garantire la possibilità di un nuovo processo, è agevole osservare che l’impugnata decisione della Corte di Appello di Roma non è incorsa in alcuna violazione del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), evocato dal ricorrente (v., in termini: Cass. Sez. 6,26.11.2009 n. 46224, Prodan, rv. 245452).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nonchè all’esborso di una somma a favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di euro 1.000,00 (mille). La cancelleria provvedere alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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