Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8522 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 A.G. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprietà dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35;

La convenuta, costituitasi, deduceva le la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attrice, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare;

Con sentenza in data 3 giugno 2002 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda ex art. 2932 c.c..

La SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello, dolendosi, in primis, della omessa pronunzia sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell’attore.

Con sentenza in data 22 giugno 2006 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante, in base alla seguente motivazione:

Osserva la Corte che preliminare ad ogni decisione appare l’esame delle richieste formulate in via incidentale dall’appellato, che ha dedotto l’ineseguibilità del preliminare, per non avere la SO.FI.COOP. concluso il procedimento espropriativo e per non essere, dunque, proprietaria del fondo ove insiste l’immobile promesso in vendita.

Ha, infatti, rilevato che la convenzione dalla stessa stipulata con il Comune di Somma Vesuviana prevedeva, all’art. 2, la cessione del diritto ad aedificandum delle aree, mentre la proprietà era ceduta "ora e per quando il Comune ne diverrà proprietario attraverso l’esproprio". Tale esproprio, ai sensi dell’art. 8 della stessa convenzione, doveva essere conseguito dal cessionario.

Sintetizzando, il Comune, avrebbe acquisito la proprietà delle aree solo a seguito del perfezionamento della procedura espropriativa, da eseguirsi a cura del concessionario, e solo allora si sarebbe verificato l’effetto traslativo della proprietà in capo alla SO.FI.COOP. Orbene, nel caso in esame, la procedura non era stata completata, con la conseguenza che la società non era divenuta proprietaria del suolo sul quale aveva edificato l’immobile una cui porzione aveva promesso in vendita all’appellato.

Osserva la Corte che il motivo è fondato.

Ed invero il preliminare di vendita stipulato tra le parti faceva espresso richiamo alla convenzione intercorsa tra il prominente ed il Comune di Somma Vesuviana, il che rende manifesto l’interesse dell’ Ac. all’accertamento della titolarità del diritto di proprietà, atteso che gli effetti traslativi del contratto possono prodursi solo se il bene oggetto della vendita appartenga al venditore.

A tanto consegue, contrariamente a quanto argomentato dall’appellante, che ha sostenuto l’estraneità degli acquirenti alla Convenzione, le cui vicende, nemmeno in ordine alla proprietà dei suoli avrebbero potuto esserle opposte, che l’accertamento del diritto di proprietà costituisce antecedente logico necessario alla risoluzione della controversia.

Non può, infatti, dubitarsi che, solo all’esito dell’accertamento in ordine all’appartenenza dell’area, la cui connessione con tutte le altre pronunce richieste è di assoluta evidenza, potrà farsi luogo al richiesto trasferimento dell’immobile oggetto del compromesso, ovvero pronunciarsi sulla richiesta di risoluzione o sulle pretese risarcitorie.

Tale decisione, però, postula la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate perchè occorre accertare nei confronti di tutti se si siano prodotti, o meno, gli effetti dell’espropriazione e se si siano verificati, a vantaggio della SO.FI.COOP., gli effetti traslativi previsti dalla più volte citata convenzione.

Trattandosi di una situazione giuridica unitaria ed inscindibile la relativa statuizione deve essere pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti destinati ad essere da essa avvantaggiati o pregiudicati.

A ciò consegue che, non essendo stato integrato il contraddittorio nel primo grado di giudizio, la relativa pronuncia è nulla, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006.

A.G. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’erroneità dalla affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la domanda diretta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. presupponeva logicamente l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento oggetto del contratto preliminare, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli originari proprietari di tale terreno e del Comune di Somma Vesuviana. Una tale domanda, infatti, non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Soltanto in grado di appello l’originario attore aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare per non avere la SO.FI s.r.l. acquisito la proprietà dell’area in questione, ma si trattava di domanda inammissibile.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto, di ufficio, e quindi a prescindere da una espressa domanda in tal senso, che la richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. contenesse necessariamente anche la domanda di accertamento della proprietà di tale area e su tale presupposto ha ritenuto che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli espropriati e dell’ente espropriante.

Deducono, poi, le ricorrenti che comunque non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la questione della proprietà dell’area essere oggetto di accertamento incidentale e portare al rigetto della domanda principale nel caso in cui fosse emerso che l’area sulla quale era stato realizzato l’edificio oggetto del contratto preliminare era mai pervenuto in proprietà alla SO.FI Coop s.r.l., conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO. FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprietà del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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