Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8516 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Langhirano in data 24 maggio 2004, B.S., nella qualità di socio della s.n.c. Mineralcasa, proponeva opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS), elevato dalla polizia municipale di Parma in data (OMISSIS) e notificato il successivo 19 maggio 2004, con il quale era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, perchè il veicolo tg. (OMISSIS), di proprietà della Mineralcasa, circolava ad una velocità superiore di 25 Km/h rispetto a quella consentita nello stesso tratto di strada.

Il Comune di Parma, costituitosi in giudizio a mezzo di suo funzionario, eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Langhirano.

Il Giudice di pace, con sentenza in data 17 novembre 2004, ha accolto l’opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.

Il Giudice di pace ha rilevato che il Comune non era regolarmente costituito in giudizio, in quanto la delega del sindaco a favore del funzionario designato a rappresentare l’ente era stata prodotta in giudizio solo in copia, e non in originale, e mancava la prova dell’autorizzazione alla lite del consiglio comunale.

Nel merito, il primo giudice ha osservato che l’infrazione commessa dalla B. non era stata immediatamente contestata, laddove nel tratto di strada in cui l’accertamento era stato effettuato non era consentita l’installazione di autovelox senza procedere all’immediata contestazione dell’infrazione.

Per la cassazione di tale pronuncia il Comune di Parma ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza il Comune ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 e dell’art. 83 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), ci si duole che sia stata ritenuta invalida la costituzione in giudizio del Comune. Il Giudice di pace non avrebbe considerato che i funzionari incaricati di rappresentare l’ufficio nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative possono svolgere tali attività senza il conferimento di procura processuale di cui all’art. 83 cod. proc. civ. E poichè la delega al funzionario è atto interno all’ufficio e non processuale, detto atto non occorre che sia prodotto in originale. Errata sarebbe del pari l’affermazione che nel giudizio di opposizione al verbale l’ente pubblico debba costituirsi previa delibera dell’organo collegiale.

Con il secondo mezzo (violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e 204-bis C.d.S.) si lamenta che, avendo erroneamente dichiarato la contumacia del Comune, il giudice di pace non abbia preso in considerazione l’eccezione di incompetenza territoriale. Nella specie, poichè non è contestato che l’infrazione è avvenuta in Parma, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato davanti a quel Giudice di pace, essendo la competenza territoriale cosi determinata inderogabile. Anzi, trattandosi di incompetenza inderogabile, il giudice avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2. – Il primo motivo è fondato.

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall’autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell’art. 23, comma quarto, della L. 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell’art. 83 cod. proc. civ., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass., Sez. 2^, 24 aprile 2010, n. 9842).

Da tale principio di diritto si è erroneamente discostata la sentenza impugnata, ritenendo che la delega dovesse essere rilasciata nelle forme previste per la costituzione in giudizio nei giudizi ordinari in cui l’ente è parte.

3. – E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, posto che – dovendosi ritenere il Comune ritualmente costituito – era tempestiva la sollevata eccezione di incompetenza territoriale; e tale eccezione era anche fondata (v. , in fattispecie analoga, Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2010, n. 18670), posto che, per un verso, la violazione è stata commessa a (OMISSIS) (in località (OMISSIS)) e, per l’altro, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell’opposizione a verbale si determina, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., comma 1, con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione.

4. – L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame del terzo mezzo.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rimessa al Giudice di pace di Parma, di cui va dichiarata la competenza, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara, la competenza del Giudice di pace di Parma, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; cassa la sentenza impugnata e rimette la liquidazione delle spese al merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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