T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-02-2011, n. 1705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espongono le odierne ricorrenti di essere comproprietarie di un complesso immobiliare in Subiaco, comunemente denominato "V.S.".

Con il presente ricorso impugnano l’autorizzazione n. 570 del 30 maggio 1992 con cui il Sindaco del Comune di Subiaco ha appunto autorizzato la società immobiliare odierna controinteressata a costruire una strada carrabile con ingresso da Via dei Tufelli, accompagnando la detta autorizzazione con una articolata serie di prescrizioni, ivi compresa quella inerente la risoluzione del problema della fogna che attraversa i terreni interessati.

Lamentano le ricorrenti violazione di legge e degli obblighi risultanti dalla concessione edilizia 237 del 1978 che aveva imposto alla controinteressata, nel mentre la autorizzava alla costruzione di un edificio per civile abitazione, a provvedere a norma di legge allo smaltimento dei liquami provenienti dall’edificio in questione. Onere cui la detta società non avrebbe mai adempiuto. Invero, la citata concessione, a suo tempo impugnata e non annullata dall’adito giudice amministrativo, pure prevedeva l’esecuzione di una strada di accesso alla costruzione.

Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Subiaco e la società immobiliare controinteressata.

Con ordinanza n. 1852 del 1993 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’autorizzazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

La questione posta con il ricorso in esame si inserisce in un annoso contenzioso intercorso tra le odierne parti e tuttavia la risoluzione della stessa non risulta, ad avviso del Collegio, pregiudicata dalla più complessa vicenda intercorrente tra le sorelle S. e la immobiliare F. s.r.l.. Anzi, l’unico rilievo che viene dal contenzioso precedente concerne la sentenza di questo Tribunale n. 1575 del 1989, con cui – per quanto di interesse sul punto – è stata dichiarata la tardività dell’impugnativa relativa alle concessioni edilizie rilasciate alla controinteressata. Concessioni edilizie che appunto, come si è già ricordato, prevedevano l’esecuzione di una strada di accesso alla costruzione autorizzata. Emerge, quindi, la sostanziale estraneità delle questioni poste da parte ricorrente, con ripetuta specifica attenzione al problema della realizzazione delle fogna, al tema della legittimità dell’autorizzazione avversata in sé riguardato. Anzi, come pure si è già rilevato, è la stessa contestata autorizzazione sindacale a prescrivere che "dovrà essere risolto il problema della fogna che attraversa tali terreni, che dovrà essere idoneamente convogliata al vicino collettore di Via dei Tufelli".

In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio in ragione della omessa costituzione della parti ritualmente intimate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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