Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8512 Avvocati e procuratori Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 21 e 28 ottobre 2005, M.E. ricorre, sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria, per la cassazione della sentenza n. 6874 del 20 giugno 2005 con cui il Tribunale di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la sua domanda di risarcimento danni occorsi in un sinistro stradale con il motoveicolo condotto da F.S. e per l’effetto condannato quest’ultimo, la sua impressa assicuratrice Unione Euroamericana s.p.a. in liquidazione e l’impresa cessionaria Nuova Tirrena s.p.a. al pagamento di una somma corrispondente, liquidando le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario senza fare menzione della voce "spese generali". Le parti intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 15, e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14 censurando la sentenza impugnata per avere omesso di comprendere, nell’ambito della statuizione che condannava i convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite, la voce "spese generali", nonostante che essa fosse stata espressamente richiesta dall’attrice sia nelle conclusioni dell’atto introduttivo che in quelle dell’atto di appello. Il motivo è infondato.

In tema di spese generali, previste da Regolamento recante i criteri per la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per le proprie prestazioni ( D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 15 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14), questa Corte ha avuto modo di precisare che il loro rimborso spetta alla parte in favore della quale siano state liquidate le spese di giudizio in via automatica ed anche in assenza di una sua espressa menzione in sentenza, che, se effettuata, riveste comunque efficacia soltanto dichiarativa (Cass. n. 23053 del 2009; Cass. n. 10416 del 2003). Il Collegio condivide tale orientamento, che trova fondamento nell’indiscusso rilievo che tale voce costituisce un credito che trova la sua fonte direttamente nella legge, la quale ne determina anche la misura. L’omessa menzione di esso da parte della sentenza non si traduce, pertanto, in vizio di violazione di legge o in una omessa pronuncia, dal momento che la parte può conseguirne comunque il rimborso delle "spese generali" in sede di esecuzione della decisione. Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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