Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 25-02-2011, n. 7499 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 18.12.2009 la Corte d’appello di Bari integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato R.T. colpevole della violazione continuata alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, fatti commessi in data (OMISSIS), così condannandolo, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi tre di arresto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo:

a) insufficiente motivazione nel merito degli addebiti; b) mancata dichiarazione di prevalenza delle riconosciute generiche.

3. L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il ritenuto reato continuato estinto per prescrizione.

Il primo motivo del ricorso (v. sopra sub 2.a) è però inammissibile per assoluta genericità, ex art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), atteso che esso neppure indica quali sarebbero gli elementi in fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, essendo comunque ben ammissibile motivazione per relationem, nel caso di integrale conferma del primo giudizio (principio consolidato: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 38824 in data 17.09.2008, Rv. 241062, Raso; ecc). Peraltro – contrariamente a tale infondato e generico assunto dell’odierno ricorrente – in realtà l’impugnata sentenza svolge corretta e completa disamina degli elementi in fatto, anche sotto il profilo soggettivo, di tal che tale primo motivo di ricorso risulta del tutto inaccoglibile.

E’ invece fondato il secondo motivo della proposta impugnazione (v. sopra sub 2.b) che, ancorchè sotto forma non corretta (richiedendo la prevalenza delle generiche sulla recidiva), in realtà focalizza l’illegalità della pena essendo stata ritenuta – e calcolata nella complessiva misura sanzionatoria – la recidiva, pur trattandosi di contravvenzione, in violazione del disposto dell’art. 99 c.p., comma 1.

Trattandosi di norma a contenuto sostanziale più favorevole, la stessa si applica (e quindi la recidiva non può essere nè contestata, nè ritenuta) anche ai fatti precedenti all’entrata in vigore della novella L. n. 251 del 2005 (principio pacifico: cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 19976 in data 29.04.2010, Rv. 247647, Colella;

ecc.).

Ciò posto, l’intervenuta prescrizione estintiva – oggettivamente maturata – preclude peraltro il rinvio al giudice a qua per nuova, corretta, determinazione della pena. Ed invero, rilevato che i reati sono stati commessi nelle date (OMISSIS), pur tenendo conto della sospensione del processo complessivamente durata mesi 9 e giorni 10, poichè il termine prescrizionale è di anni 4 e mesi 6 (più favorevole per l’imputato), la prescrizione si è maturata per il primo episodio il 17.03.2010 ed il 01.04.2010 per il secondo. Si impone dunque annullamento senza rinvio per l’anzidetta causa estintiva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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