Cassazione – Sezione Lavoro – Sent. n. 8250/2000 Lavoro, licenziamento, telecamera, controlli a distanza, internet (2010-02-26)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

– Presidente G. Ianniruberto – Relatore P. Stile).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– Con ricorso depositato il 23 giugno 1995 la "La C. di V. C. & C. s.a.s." conveniva dinanzi al Pretore di Verona, in funzione di giudice del lavoro, G. L. chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di lire 37.000.000 di cui lire 22.000.000 a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e, quanto al residuo, a titolo di danno non patrimoniale sul presupposto che quest’ultima – che aveva svolto mansioni di barista, alle proprie dipendenze presso un bar gestito in Castelnuovo del Garda dalla società ricorrente, dal 9 novembre 1992 al 14 maggio 1993, allorquando era stata licenziata – si fosse impossessata di somme custodite nel portafoglio della cassa per lire 15.000 giornaliere, così come accertato a seguito della installazione di telecamera a circuito chiuso.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale, sull’assunto che il licenziamento de quo costituisse atto lesivo della sua immagine professionale nonché causa di danno alla salute, diretta alla condanna della società ricorrente al risarcimento dei danni patiti.

Interrogate le parti, con sentenza del 4 luglio 1996 il Pretore rigettava le domande avanzate da entrambe e compensava per intero le spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, chiedendone la riforma per avere il primo giudice ritenuto non provata la domanda per effetto della mancata ammissione delle prove dedotte dall’appellante per le quali "reiterava l’istanza relativa".

Ricostituitosi il contraddittorio, la L. contestava il gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 2 maggio-16 luglio 1997, l’adito Tribunale di Verona rigettava l’appello, rilevando che correttamente il primo Giudice non aveva ammesso la prova orale dedotta dalla società, essendo il relativo capitolo – oltre che formulato in maniera generica e contenente l’espressione di giudizi -, volto a dimostrare la responsabilità della L. per i lamentati ammanchi mediante il controllo non consentito dall’art. 4, primo comma, dello statuto dei lavoratori, avvenuto in seguito alla installazione di una telecamera a circuito chiuso.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la società con un unico motivo.

Resiste la L. con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

– Con l’unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 4 legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il Tribunale di Verona abbia del tutto ignorato le critiche fatte alla motivazione del Pretore con l’atto di appello, specialmente in ordine all’affermazione che la telecamera a circuito chiuso fosse stata installata al solo fine di controllare i dipendenti della società La C., ed alla irrilevanza della cattiva qualità del fonogramma esibito, tenuto conto di quello che era l’oggetto della prova testimoniale dedotta.

Lamenta ancora che erroneamente il Giudice a quo abbia ritenuto generica detta prova ed implicante un non consentito giudizio dei testi.

Il ricorso è da rigettare poiché la sentenza impugnata si sottrae alle critiche mosse sotto entrambi i profili.

Invero, il Tribunale di Verona, seguendo un iter argomentativo lineare e corretto, ha ritenuto l’inammissibilità dell’unico mezzo di prova dedotto dalla società a fondamento della propria domanda, ed avente il seguente tenore: " vero che a seguito dell’installazione di telecamera a circuito chiuso risultava che la responsabile degli ammanchi era la predetta G. L., come da fotogramma che si produce", Ciò. in quanto detto mezzo di prova, oltre ad essere formulato in maniera generica ed implicante un giudizio non consentito ai testi, era diretto a fornire la dimostrazione di u fatto mediante uno strumento, il cui impiego per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori era espressamente vietato dall’art. 4 statuto dei lavoratori.

Non vi è dubbio che il Tribunale con tali affermazioni ha argomentato in piena aderenza all’insegnamento di questa Corte in tema di apparecchiature che consentono il controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

Come è noto, l’art. 4 legge n. 300/70, la cui violazione è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 della stessa legge, fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni di potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera interna della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Detto art. 4, infatti, sancisce, al suo primo comma, il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, tra i quali, in primo luogo, gli impianti audiovisivi, sul presupposto – espressamente precisato nella "Relazione ministeriale" – che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.

Lo stesso articolo, tuttavia, al secondo comma, prevede che esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro possano richiedere l’eventuale installazione di impianti ed apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. In tal caso è prevista una garanzia procedurale a vari livelli, essendo la installazione condizionata all’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

In tal modo il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collettività,. relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti ad essa partecipi.

Nel caso in esame, l’installazione, da parte della "La C.", della telecamera a circuito chiuso, nella misura in cui risulti finalizzata a controllare a distanza anche l’attività dei dipendenti, è da ritenersi illecita, inficiando lo stesso valore probatorio del fonogramma conseguito in sua violazione.

Ma anche a volere, in ipotesi, far confluire la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dal secondo comma dell’art. 4 cit. – così come sembrerebbe pretendere la ricorrente egualmente la installazione della telecamera sarebbe vietata, in quanto non preceduta dall’iter descritto da detto comma.

Correttamente pertanto il Tribunale, disattendendo le obiezioni mosse al riguardo dalla società appellante, ha ritenuto, nel rispetto degli enunciati principi, l’inammissibilità del dedotto mezzo di prova.

Indipendentemente dalle argomentazioni che precedono, il Giudice a quo ha anche, del tutto correttamente, rilevato l’ulteriore profilo di inammissibilità della prova, essendo essa generica e vertendo su di un giudizio piuttosto che su un fatto. Nel capitolo di prova, così come articolato, infatti, oltre ad essere richiamato un fonogramma, – incomprensibile, ad avviso del Tribunale – senza specificazione di ciò che riproduceva, si fa riferimento alla "responsabilità della L. in ordine agli ammanchi lamentati dalla società; pretendendosi, per ciò stesso, un apprezzamento o giudizio non consentito ai "testimoni" (art. 244 c.p.c.).

Pertanto, ed a prescindere dalle considerazioni in ordine alla illegittimità dell’uso della telecamera a circuito chiuso in casi come quello in esame, caratterizzati dalla esigenza di accertare un illecito penalmente sanzionabile e ipoteticamente riferibile non solo al personale dipendente ma anche a terzi estranei all’azienda, il capitolo di prova risulta, anche per questo verso, inammissibile.

Il ricorso va quindi rigettato

Giusti motivi inducono a compensare le spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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