LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 12-3-2010

testo in vigore dal: 27-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 25 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1755): Presentato dal Ministro dell’ambiente e tutela del territorio (Prestigiacomo) il 5 agosto 2009. Assegnato alla 13ª comissione (Territorio, ambiente), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 settembre 2009. Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2966): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio), in sede referente, il 24 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, X e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2, 10 dicembre 2009; il 13 e 20 gennaio 2010. Esaminato in aula il 25 gennaio 2010 ed approvato il 2 febbraio 2010.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 137, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88
(S.O.), come modificato dalla presente legge e’ il
seguente:
«Art. 137 (Sanzioni penali). – 1. Chiunque apra o
comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito
con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano
gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5
alla parte terza del presente decreto, la pena e’
dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma
5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorita’ competente a norma degli
articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e’ punito con
l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o
l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di
cui all’art. 131 e’ punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3
o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma
dell’art. 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due
anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se
sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si
applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da
seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi’
al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i
valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non
ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 110,
comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui
all’art. 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da
tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e
con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente
l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all’art. 101, commi
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato,
e’ punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
del controllo anche ai sensi dell’art. 13 della legge n.
689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di
procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
regioni ai sensi dell’art. 113, comma 3, e’ punito con le
sanzioni di cui all’art. 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 84, comma 4,
ovvero dell’art. 85, comma 2, e’ punito con l’ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti
dagli articoli 103 e 104 e’ punito con l’arresto sino a tre
anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali
assunte a norma dell’art. 88, commi 1 e 2, dirette ad
assicurare il raggiungimento o il ripristino degli
obiettivi di qualita’ delle acque designate ai sensi
dell’art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall’autorita’ competente ai sensi dell’art. 87,
comma 3, e’ punito con l’arresto sino a due anni o con
l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi
a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di
navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i
quali e’ imposto il divieto assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia,
salvo che siano in quantita’ tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche’
in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell’autorita’ competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di
effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei
frantoi oleari, nonche’ di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di
sospensione dell’attivita’ impartito a norma di detto
articolo, e’ punito con l’ammenda da euro millecinquecento
a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa
pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-12&task=dettaglio&numgu=59&redaz=010G0047&tmstp=1268645306888

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