Giudice di pace Bari, Sentenza 20 gennaio 2010, n. 399 Il danno non patrimoniale (Ritardano a consegnare il bagaglio con uno strumento medicale: è danno esistenziale specifico )

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15/02/08, il Sig. D.D., come in atti rappresentato e domiciliato, conveniva in giudizio la compagnia aerea A. S.p.a. in persona del legale rappresentante, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del notevole ritardo con cui il predetto, passeggero a bordo del volo Bari-Pisa n. AP4111 dell’11 giugno 2007 ore 06,40, si è visto consegnare il bagaglio imbarcato.

Nell’atto introduttivo il Sig. D.D. assumeva di aver acquistato un biglietto aereo della compagnia A. per la tratta nazionale Bari-Pisa con scalo a Roma, di andata e ritorno, da intraprendere, per motivi di lavoro, rispettivamente i giorni lunedì 11 e martedì 12 giugno 2007.

Giunto in mattinata all’aeroporto di Pisa, l’attore ha lamentato di nona ver rinvenuto il proprio bagaglio contenente, oltre agli effetti personali ed ai documenti, le cartelle dei fornitori, i prodotti di rappresentanza e cacampionari di lavoro, nonché in particolare i medicinali per l’ipertensione e soprattutto la “macchina CPAP per terapia OSAS (Obstructive Sleepapnea Syndrom)”, che gli era assolutamente indispensabile, essendo affetto da sindrome delle apnee ostruttive, per permettergli un riposo senza complicazioni.

Il rinvenimento e la consegna del bagaglio, avvenuti solo nella tarda mattinata del giorno successivo, quasi all’esito della sua permanenza in Pisa, ha reso assolutamente futile all’attore la trasferta, oltre ad averlo notevolmente pregiudicato nella salute e nell’animo, per cui egli ha rivolto alla compagnia aerea richiesta di risarcimento danni.

Nessuno si costituiva per l’A. S.p.a. che veniva dichiarata contumace. La causa proseguiva per l’assunzione di mezzi istruttori.

Alla udienza del …/08 venivano escussi i testi citati, Sig,ra L.E. e Sig. C.D..

La causa all’udienza del …/09 veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

E’ agevole accertare dalle risultanze di causa che in data 11/06/07 il Sig. D.D., giunto a Pisa con il volo A. delle 06,40, non ha ivi rinvenuto il proprio bagaglio e che in conseguenza di tale accadimento ha sofferto notevoli disagi.

La deposizione testimoniale della Sig.ra L.E. ha confermato che il Sig. D.D., sin dalla partenza dall’aeroporto di Bari, si era premurato di informare il personale di terra dell’importanza terapeutica dello strumento medicale che traportava, ma, “per motivi di sicurezza”, gli veniva negata la possibilità di poterlo contenere nel bagaglio a mano.

L’altro teste, Sig. C.D., ha riferito che il Sig. D.D. ha sollecitato il personale di terra all’immediato rinvenimento del bagaglio, di fondamentale importanza per la sua salute, oltre che per la sua attività lavorativa, e che nel corso delle ore trascorse in attesa, gli veniva riferito che il bagaglio era in “semplice ritardo” e che sarebbe comunque pervenuto “tutt’al più” nel tardo pomeriggio. Lo stesso teste ha altresì fatto presente che le delicate condizioni di salute del Sig. D.D. (per altro confermate dalla documentazione esibita nel fascicolo di parte), ne avevano fortemente limitato l’autonomia di circolazione, ma che pur tuttavia l’istante avrebbe avuto notevole interesse a recuperare il contenuto della valigia.

L’istruttoria espletata ha confermato che a causa dell’inconveniente esposto, il Sig. D.D. ha subito non solo un danno patrimoniale dipeso dall’ingiustificato e prolungato ritardo con cui la compagnia A. ha provveduto alla riconsegna del bagaglio, rendendo improduttiva la trasferta organizzata e sprecando le spese sostenute, ma, altresì, ha procurato all’attore un danno morale per l’ansia e l’irritazione cagionata dalla vicissitudine dell’inconveniente e dalla necessità di dover nel contempo far fronte agli impegni lavorativi.

La causa dei danni è oggettivamente ed unicamente addebitabile alla compagnia aerea, la quale non solo gli aveva imposto di introdurre nel proprio bagaglio, “…per motivi di sicurezza…” finanche l’apparecchio CPAP relativo alla respirazione, ma gli aveva, altresì, garantito un rapido rinvenimento del bagaglio, inducendolo a confidare nel reperimento dello stesso prima di affrontare i suoi incontri di lavoro.

La ritardata consegna del bagaglio in questione ha, pertanto, pregiudicato l’attività lavorativa dell’istante, non solo perché esso conteneva componenti essenziali dell’attività, quali documenti, cartelle dei fornitori, prodotti di rappresentanza e campionari, ma, anche perché ne ha limitato la libertà di movimento, vincolando il soggetto a far dipendere la prosecuzione o la più proficua realizzazione della sua attività dalla speranzosa attesa di vedersi a breve restituire il bagaglio.

Detto ritardo ha viepiù procurato un danno morale per lo stato di apprensione con cui l’istante ha dovuto affrontare il contrattempo, non dipeso dalla sua volontà, e lo stress accumulato tra l’attesa impostagli e l’incombenza degli impegni. Uno stato d’animo, questo, che un soggetto iperteso dovrebbe sempre evitare, maggiormente quando i medicinali di cui necessita non sono a portata di mano.

Ancor più grave è stato il pregiudizio alle condizioni di salute procurato all’attore dall’indisponibilità dell’apparecchio medicale da lui utilizzato per il riposo, che appunto, ingerendo su un diritto costituzionalmente garantito della persona, e concretamente sulla sua salute, configura un danno esistenziale.

La lesione procurata al soggetto per la vicenda in questione è promanata, peraltro, dallo stato di incertezza in cui l’istante è stato indotto, che è dipeso dall’assoluta assenza ovvero erronea informazione allo stesso riservata a fronte dell’accaduto. Egli istante non è, infatti, mai stato messo in condizioni di conoscere concretamente quali fossero gli impedimenti legati alla mancata restituzione del bagaglio.

Il Sig. D.D. non è stato nemmeno informato dei diritti di assistenza di cui si sarebbe potuto immediatamente avvalere in caso di sensibile ritardo (rimborso del biglietto, volo di ritorno al punto di partenza, compensazione pecuniaria delle spese – tutti previsti dal Reg. CEE n. 261/04).

Ciò che però ha maggiormente leso l’istante è stata l’indisponibilità dell’apparecchio medicale CPAP, indispensabile al proprio riposo, senza l’utilizzo dell’apparecchio in questione, infatti, il Sig. D.D. ha rischiato di avere gravi problemi respiratori nel sonno. Tale avvenimento integra gli estremi del danno esistenziale specifico, avendo inciso sul diritto della persona alla tutela della sua condizione di salute.

La quantificazione del risarcimento di cui innanzi è rimessa, ex art. 1226 c.c., ad una valutazione equitativa.

Essa, però, dovrà tener in considerazione il danno patrimoniale riguardante le spese sostenute per affrontare il viaggio, per la permanenza in loco e per i trasferimenti aeroporto – Pisa città, ma non potrà riguardare il lucro cessante relativamente alla attività lavorativa rivelatasi improduttiva e sprecata nelle circostanze di causa, pure richiesto ma non documentato e quindi sfornito di prova in atti.

Vi è poi il danno morale subito per l’ansia e per l’imprevista esigenza di dover attendere così a lungo il ritiro del bagaglio e di dover essere più volte ritornato a tal fine in aeroporto, rispetto alla necessità di attendere agli impegni di lavoro. Oltre detto turbamento psicologico, dovuto all’ansia di vedersi pregiudicare lo scopo del viaggio, anche quello relativo alla preoccupazione determinata dal rischio di gravi problemi respiratori nel sonno.

Difatti, come detto, lo stesso, già iperteso, ha finanche subito grave affezione per aver dovuto passare una notte senza avere a disposizione l’apparecchio medicale indispensabile al proprio riposo.

Tanto premesso, si ritiene opportuno valutare l’ammontare del risarcimento dovutogli per le circostanze dedotte in €. 1.400,00 a titolo di equitativa determinazione del risarcimento del danno patrimoniale, di cui €. 500,00 per l’incidenza che l’evento de quo ha avuto sulle spese sostenute tra viaggio, vitto, alloggio e spostamenti da e per l’aeroporto, €. 450,00 a titolo di equitativa determinazione del danno morale subito ed €. 450,00 a titolo di equitativa determinazione del danno esistenziale alla salute sofferto.

Rimane disattesa la richiesta di risarcimento per lucro cessante così come determinata dall’attore in €. 1.000,00, poiché sfornita di prove.

Le svolte considerazioni, infine, giustificano la condanna alle spese di giudizio della compagnia convenuta, anche in ragione del comportamento processuale assolutamente inerte della stessa.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Bari Avv, Fernando Lombardi, definitivamente decidendo sulla domanda introdotta con l’atto di citazione notificato da D.D. in data 15/02/2008 nei confronti della A. S.p.a., pronunzia il seguente

Dispositivo

Accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la compagnia A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica responsabile dell’evento dedotto e per l’effetto condanna la medesima convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall’attore per le causali di cui in premessa e, dunque, al pagamento in favore del Sig. D.D. della complessiva somma di €. 1.400,00, così come determinata in via equitativa, oltre interessi come per legge dal dì della domanda e sino al soddisfo.

Rigetta la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per lucro cessante, perché sfornita di prova.

Condanna inoltre la convenuta A. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1.100,00 (di cui €. 500,00 per diritti, €. 500,00 per onorario ed €. 100,00 per spese), oltre spese generali al 12,50%, IVA e CAP come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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