Cass. pen., Sez. V, Sentenza 16 Febbraio 2010 , n. 6377 Reati comuni ( * Preleva temporaneamente dei documenti dalla casa dell’ex moglie: se non furto, quantomeno violazione di domicilio)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Considerato in diritto

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, atteso che, risultando proposta dalla persona offesa rituale querela, il giudice, avendo egli stesso prospettato come possibile (ancorché non certa) l’ipotesi che l’imputato si fosse reso responsabile, se non del reato a lui contestato, di quello meno grave, perseguibile a querela, previsto e punito dall’art. 626 n. 1 c.p., avrebbe dovuto, previa riqualificazione del fatto (come consentito dall’art. 424, comma 1, c,p.p.) disporre il rinvio a giudizio dell’imputato per rispondere di detto reato ovvero, in alternativa, ove anche con riguardo a quest’ultimo avesse ritenuto l’inesistenza di sufficienti elementi probatori, avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio in ordine al reato di violazione di domicilio, indubbiamente configurabile (come esattamente prospettato nel ricorso) dal momento che l’imputato, per poter accedere alla documentazione custodita in casa delle persona offesa, aveva necessariamente dovuto introdurvisi, senza averne (per quanto è dato sapere) titolo alcuno;

– che pertanto non può che darsi luogo ad annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, al giudice dell’udienza preliminare di Forlì il quale, salva la libera valutazione di eventuali elementi di fatto diversi da quelli di cui questa Corte ha potuto avere cognizione, dovrà decidere in conformità a quanto sopra indicato;

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Forlì.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *