T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-02-2011, n. 1762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I)- Il ricorrente, in quanto testimone di giustizia:

– con deliberazione della Commissione centrale ex art.10 L. n.82 del 1991 (di seguito: Commissione) del 23.1.2003 è stato ammesso, unitamente al proprio nucleo familiare, allo Speciale Programma di protezione (di seguito: P.s.p.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 82 del 1991;

– una volta determinatosi al rientro nel comune di residenza per riprendere l’attività di rivenditore di automobili in precedenza esercitata, ha chiesto la capitalizzazione delle misure di assistenza economica in godimento.

Con deliberazione del 19.2.2005, la Commissione, pur se ha accolto la richiesta di capitalizzazione, ha disposto la cessazione del P.s.p. incaricando le competenti Autorità di assicurare al testimone le ordinarie misure di protezione con la sola eccezione dell’accompagnamento, con scorta, in occasione di impegni giudiziari.

Tale determinazione (partecipata all’interessato il 13.2.2006) ha ricevuto sostanziale conferma con la deliberazione del 16.2.2006 (notificata l’8.3.2006) di reiezione dell’istanza, prodotta dal C., di mantenimento della "scorta" per tutti i suoi movimenti (e non solamente per l’assolvimento di impegni giudiziari).

Entrambi tali atti della Commissione sono stati gravati dal C. col ricorso n. 3689/2006 successivamente integrato da mm.aa. di gravame avverso la delibera, notificata il 26.5.2006, con cui la Commissione, una volta avuta notizia del ricorso n. 3689/2006, ha disposto la sospensione, sino alla pronuncia del G.a., degli effetti della delibera del 19.12.2005 di capitalizzazione delle misure assistenziali.

L’intimata amministrazione non si è costituita in giudizio.

II)- Il secondo dei ricorsi in epigrafe ha riguardo alla deliberazione della Commissione del 19.1.2010 notificata al C. il giorno 29 successivo.

In tale provvedimento – nel cui preambolo sono citate sia la deliberazione del 19.2.2007 (con cui sono state accordate all’interessato le speciali (e non ordinarie) misure di protezione in località di origine) che l’avvenuta erogazione, in misura massima, della capitalizzazione delle misure assistenziali oltre ad un ulteriore contributo straordinario "per notevole importo complessivo" – la Commissione, previo articolato excursus in cui si dà atto dei pareri emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative compulsate (tutti concordi nell’escludere una ulteriore proroga delle speciali misure di protezione attivate), dispone la cessazione delle predette speciali misure e l’applicazione delle sole ordinarie misure di protezione (con l’eccezione dei servizi di accompagnamento in occasione di eventuali impegni giudiziari del testimone).

Avverso tale ultima deliberazione è stato promosso, come anticipato, il ricorso nr. 2687/2010 affidato a tre complessi mezzi di gravame ed in seno al quale è inclusa anche un’istanza istruttoria volta al deposito, da parte della p.a., della documentazione presa in considerazione ai fini della sua adozione.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con mero atto di stile non seguito da nota difensiva e/o controdeduttiva.

All’udienza del 27.1.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
Motivi della decisione

I)- Sussistono evidenti ragioni di connessione che consentono la riunione dei ricorsi in epigrafe al fine della loro unitaria trattazione e definizione.

II)- In ordine al ricorso nr. 3689/2006 deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Si è detto, difatti, che, nel preambolo della deliberazione del 19.1.2010 sono citate sia la deliberazione del 19.2.2007 (con cui sono state accordate all’interessato le speciali (e non ordinarie) misure di protezione in località di origine) che l’avvenuta erogazione, in misura massima, della capitalizzazione delle misure assistenziali oltre ad un ulteriore contributo straordinario "per notevole importo complessivo".

Si tratta di atti che, pur se non presenti al fascicolo di causa, risultano non contestati nella loro portata e quindi pienamente satisfattivi della pretesa azionata col ricorso in questione dal C. come:

– riscontrato nel corso del dibattimento sostenuto dal suo difensore all’udienza odierna;

– documentato dalla circostanza che, nel successivo ricorso nr. 2687/2010, la contestazione verte su tematica del tutto differente e distinta da quella inizialmente prospettata la quale, ultima, non viene più ripresa e riaffrontata.

E poiché si tratta di provvedimenti intervenuti nel corso del giudizio e prima del passaggio della causa in decisione, si impone a questo Giudice, ex art.34 c.5 del C.p.a., una declaratoria in conformità.

III)- La causa, pur come sopra circoscritta, non è, peraltro, matura per la decisione.

Si è detto che nel preambolo della deliberazione del 19.1.2010 si offre contezza di un articolato iter istruttorio che ha visto coinvolti la Prefettura, la Direzione distrettuale antimafia di Napoli e la Direzione nazionale antimafia: organi tutti univocamente determinatisi per la cessazione delle speciali misure di protezione nei confronti del C. e del suo nucleo familiare; e ciò anche in considerazione dell’attenuarsi del grado di esposizione a pericolo e dell’assenza di segnalazioni in ordine a situazioni di rischio accertate.

Ora proprio in quanto tale significativo presupposto è oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente che si duole dell’ignoranza di tali atti interni, il Collegio ritiene meritevole di apprezzamento la richiesta istruttoria inclusa in gravame e, per l’effetto, onera l’amministrazione resistente del deposito – presso la Segreteria della Sezione entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione – dei documenti ed atti richiamati nel preambolo della deliberazione impugnata a supporto della decretata cessazione delle speciali misure di protezione nei confronti del C. e dei suoi familiari.

Naturalmente rimane salva la facoltà dell’amministrazione onerata di produrre qualsiasi altro documento ovvero chiarimento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia: definizione in ordine alla quale viene sin d’ora fissata l’udienza pubblica del 12 maggio 2011, mentre nelle more, e con riferimento, ovviamente, al solo ric. nr. 2687/2010, viene sospesa ogni ulteriore pronuncia in ordine al rito ed al merito ed alle spese.
P.Q.M.

previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così dispone:

a) dichiara, definitivamente pronunciando, cessata la materia del contendere in ordine al ric. nr. 3689/2006R.G;

b) interlocutoriamente pronunciando:

1) onera parte ricorrente della notificazione della presente decisione al Ministero dell’Interno presso la sede reale;

2) ordina alla resistente amministrazione, in persona del l.r. p.t., al deposito della documentazione in parte motiva specificata, nei termini e nella sede ivi indicati;

3) fissa, per l’ulteriore trattazione e definizione del merito della causa l’udienza pubblica del 12 maggio 2011;

4) manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente decisione alle parti in causa presso i relativi domicili legali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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