Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2011, n. 8834 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.M., con ricorso depositato il 15 febbraio 2001, adiva il Tribunale di Messina, sezione lavoro, esponendo che era stato alle dipendenze a tempo indeterminato della società T.H.I. Sicilia S.r.l., quale impiegato presso l’albergo San Domenico Palace Hotel di Taormina con la qualifica di "barman" (4^ q.f.); che in data 16 novembre 2000 riceveva una lettera di contestazione disciplinare dove, previa indicazione di alcune inadempienze contrattuali addebitategli (nello specifico: mancata attività di vigilanza su altro collega, mancata emissione di uno scontrino fiscale e mancato versamento della somma riscossa nelle casse dell’albergo nella giornata del 15 ottobre 2000), veniva sospeso dal servizio; che aveva contestato con raccomandata del 17 novembre 2000 i fatti allo stesso addebitati ribadendo la correttezza del proprio operato; che, successivamente, con atto del 25 novembre 2000, la T.H.I. Sicilia lo licenziava ai sensi dell’art. 2119 c.c.; che il comportamento posto in essere dalla T.H.i. Sicilia era illegittimo in quanto i fatti contestatigli, quali la mancata emissione di scontrino fiscale e la sottrazione del danaro incassato, non erano veritieri e comunque non gli erano addebitabili.

Ciò premesso in fatto, il ricorrente concludeva per la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento intimato chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro sussistendone i requisiti di legge.

La società T.H.I. Sicilia, in persona del legale rappresentante pro- tempore, costituendosi in giudizio contestava le ragioni addotte dal dipendente, ribadendo la fondatezza delle contestazioni mosse allo stesso e, quindi, la legittimità del licenziamento intimato.

Con sentenza n. 709/04 emessa in data 26 febbraio 2004 il Tribunale di Messina, quale giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta dal M. dichiarando la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 25 novembre 2000, con compensazione di spese.

In particolare il Tribunale rilevava che in ordine alla sussistenza dei fatti contestati al dipendente sussistevano elementi probatori, ricavabili dalle dichiarazioni rese dai testi e dai documenti fiscali, in forza dei quali poteva reputarsi provato che effettivamente il ricorrente non consegnò alcuno scontrino fiscale al cliente ed omise di versare lo somma stessa nelle casse dell’albergo. Tale fatto integrava una sicura lesione del rapporto fiduciario.

2. Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 5 maggio 2004, il M. proponeva appello deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva ritenuto il licenziamento legittimo ed adeguato alle contestazioni mosse ad esso dipendente per fatti dei quali peraltro non era stata raggiunta alcuna prova.

Deduceva che la mancata emissione dello scontrino fiscale e la sottrazione della somma di L. 40.000 non solo non erano veritiere, ma in ogni caso sarebbero stati riferibili al dipendente S.;

che le prove testimoniali erano state alcune del tutto inconducenti rispetto alla decisione adottata dal primo giudice e quella resa da C.G., titolare dell’istituto investigativo Sicildetetective, era nulla perchè la controparte era decaduta dal diritto di farla escutere. Evidenziava come era risultato che nel bar dell’albergo non vi fosse un responsabile di cassa e che pertanto nulla gli si poteva rimproverare quanto al mancato controllo dell’operato dei colleghi di lavoro. Concludeva insistendo di aver diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dalla data della sospensione dal servizio a quella di effettiva reintegra.

Si costituiva la società T.H.L SICILIA s.r.l. contestando la fondatezza dell’appello e sostenendo che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto, con motivazione esauriente, la legittimità dell’intimato licenziamento.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 14 febbraio 2006, rigettava l’appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il M. con tre motivi.

Resiste con controricorso la T.H.L Catania s.r.l. incorporante la T.A.I. Sicilia s.r.l., parte intimata, che propone anche ricorso incidentale, in parte condizionato.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso principale, articolato in tre motivi, il ricorrente deduce la nullità della deposizione C. per decadenza non essendo stato il teste citato per l’ud. 8.7.2002; l’irritualità della produzione di ricevute fiscali degli incassi manoscritte; il vizio di motivazione per alcune asserite incongruenze (relative alle otto ricevute fiscali manoscritte nel mese di ottobre e alla mancata prova del saldo di cassa del 15 ottobre 2000).

Con il ricorso incidentale, articolato in due motivi, la società ricorrente si duole della compensazione delle spese di lite e deduce, come motivo condizionato, la possibile conversione della giusta causa in giustificato motivo.

2. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei giudizi, promossi con il ricorso principale e con quello incidentale, avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

3. Il ricorso principale – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Va premesso innanzi tutto che il secondo motivo, relativo all’irritualità della produzione di ricevute fiscali degli incassi manoscritte, è inammissibile perchè trattasi di questione non proposta in appello, come risulta indirettamente dall’impugnata sentenza.

Quanto al primo motivo, riguardante la dedotta decadenza della escussione del teste C., è vero che la Corte d’appello non risponde alla censura che l’appellante aveva proposto. Ma non di meno la censura non può essere accolta atteso che il ricorrente nulla dice in ordine alla decisività della deposizione C..

Il terzo motivo è inammissibile perchè impinge in una tipica valutazione in fatto. Comunque la Corte d’appello ritiene provata l’appropriazione di L. 40.000 su una base documentale oltre che testimoniale, ossia sulla base del raffronto tra il blocchetto della consumazioni ed il mancato rinvenimento dell’importo nella cassa a fronte di consumazioni per L. 40.000. Ed infatti la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045 del 1997 e più recentemente Cass. n. 21680 del 2008) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

3. Il ricorso principale va quindi rigettato con conseguente assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale perchè condizionato.

Invece va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale avendo la Corte distrettuale adeguatamente valutato le peculiarità della fattispecie per pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite.

Anche nella specie sussistono giustificati motivi – reciproca parziale soccombenza – per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale non condizionato, assorbito quello condizionato; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *