Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2011, n. 8833 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 21.02.2002, la sig.ra P. C.P., sull’assunto di aver prestato la sua attività lavorativa, con le mansioni di commessa, presso la Special Deter Shop s.n.c., dal (OMISSIS), e di non aver ricevuto, per tutto l’indicato periodo, una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto, di non aver goduto delle ferie a lei spettanti, nè del t.f.r., di essere stata imprevedibilmente licenziata, chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, la condanna della Special Deter Shop s.n.c. al pagamento della somma di L. 82.602.984 per differenze di retribuzione di lavoro ordinano, mancato pagamento dello straordinario, ferie non godute e non retribuite, tredicesima mensilità, mancato pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, indennità di fine rapporto.

Con memoria del 27.06.02, si costituiva in giudizio la Special Deters Shop s.n.c. contestando integralmente sia l’an sia il quantum dedotti dalla ricorrente.

L’adito Tribunale di Vibo Valentia, al termine della fase istruttoria, con sentenza n. 290/2003 dell’1-29.04.2003, ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice non avendo essa assolto l’onere probatorio, compensando tra le parti le spese di lite.

2. Con ricorso in data 19.6.2003, P.C.P. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado.

Con l’atto di gravame l’appellante assumeva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova riguardo al periodo lavorativo, allo straordinario, alla dedotta non corrispondenza tra le somme di cui ai prospetti di pagamento e quelle effettivamente consegnate. Concludeva pertanto per la integrale riforma della sentenza, con la condanna dell’appellata al pagamento della somma di Euro 42.660,83 per le causali di cui sopra, oltre accessori di legge e spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Special Deter Shop s.n.c. che chiedeva il rigetto dell’appello, siccome infondato.

Con sentenza del 3.11.2005 la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellata alla corresponsione, in favore dell’appellante, della somma complessiva di Euro 42. 660,83, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturare di ogni singolo diritto; ed oltre alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Special Detershop s.n.c. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi con cui la società ricorrente ripercorre le deposizioni testimoniali raccolte in causa per contestare l’attendibilità di quelle che l’impugnata sentenza della corte d’appello ha valorizzato al fine di ritenere provati i fatti allegati dalla ricorrente nell’originario ricorso.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è comunque infondato (in disparte il profilo della possibile inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c.).

Si tratta infatti di un diverso apprezzamento delle risultanze di causa che impingono in una tipica valutazione in fatto demandata al giudice del merito.

Nella specie i fatti contestati riguardano la durata del rapporto, le ore di straordinario e il contenuto effettivo della busta paga.

La Corte distrettuale ha considerato che, mentre i testi della società appellata erano per lo più commercianti o frequentatori dell’esercizio pubblico, che descrivevano circostanze come ad essi erano apparse dall’esterno, al contrario i testi favorevoli all’appellante avevano tutti lavorato – ed alcuni lavoravano ancora – presso tale esercizio commerciale dell’appellata, per cui parlavano di circostanze apprese direttamente, ben conosciute, dall’interno.

Inoltre quella Corte ha valutato che nelle dichiarazioni di questi ultimi non si ravvisavano contraddizioni, incongruenze o inverosimiglianze; ed anni apparivano più genuine, dense di particolari, caratterizzate da spontaneità narrative.

Particolarmente attendibile era la deposizione della teste Colica, indicata come testimone sui fatti di causa da ambedue le parti.

Dalle deposizioni testimoniali erano emersi i fatti quali allegati dalla lavoratrice quanto alla durata del rapporto di lavoro (la P. effettivamente aveva cominciato a lavorare dal gennaio del 1998) e all’orario di lavoro.

Tale valutazione di merito risulta quindi assistita da motivazione ampiamente sufficiente e nient’affatto contraddittoria.

Mette conto ricordare che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni -svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere -secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045 del 1997 e più recentemente Cass. n. 21680 del 2008) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’alterno esito dei gradi di merito) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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