T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-02-2011, n. 1767 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione della tardività della presentazione della domanda di rinnovo.

La giurisprudenza, con orientamento costante, anche di questa Sezione (cfr. sentenze n. 6197/09; 13.10.2006, n. 10381 e 3.5.2007, n. 3871), (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4/3/08 n. 1219; 22.5.2007, n. 2594; id.,11.9.2006, n. 5240; id., IV, 14.12.2004, n. 8063; T.A.R. Toscana, I, 19.1.2006, n. 156; TAR Lombardia Milano, I, 7.6.2006, n. 1326; Cons. St., VI, 7.6.2005, n. 2654) ha da tempo chiarito che la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso in quanto il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma soltanto ordinatorio, ovvero acceleratorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazioni di irregolarità (T.A.R. Lazio sez. II quater 3/10/07 n. 9719; (T.A.R. Lazio sez. Latina 4/2/09 n. 73; Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2006 n. 5240; 14/12/2004 n. 8063; TAR Lazio, sez. II 3 maggio 2007, n. 3871; T.A.R. Calabria – RC – 5/5/2005 n. 377; T.A.R. Emilia – Romagna – PR – 10/3/2005 n. 135); detto termine, infatti, non è ex sé rilevante nemmeno ai fini espulsivi, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 286/1998 allorché, come nella specie, lo straniero si sia spontaneamente presentato alle Autorità di Polizia di Stato per chiedere il rinnovo (cfr. Cass., I, 6.6.2003, n. 9088; id., SS.UU., 20.5.2003, n. 7892). (TAR Lazio sez. II quater 11/12/07 n. 12958).

Ne consegue, che secondo la giurisprudenza amministrativa, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedere alla disamina dell’istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.

L’Amministrazione deve infatti tener conto della disposizione recata dall’art.5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, che permette allo straniero di evitare un provvedimento negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarità amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di legittimazione.

Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto in giudizio un contratto di lavoro stipulato in data 3/10/05 ed un successivo contratto di soggiorno del 24/4/06, con allegate buste paga e CUD relativo all’anno 2007, a dimostrazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa anche in data antecedente quella di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Poiché, come già rilevato, il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere ancorato al solo dato temporale relativo al momento dell’invio dell’istanza di rinnovo, ma necessita comunque di un’istruttoria adeguata diretta ad accertare il possesso o meno – in concreto – dei requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno e, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contiene un’espressa disamina della posizione lavorativa del ricorrente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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