T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 349 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Regione con decreto assessorile del 1 agosto 1996 ha rilasciato alla società ricorrente l’autorizzazione paesistica sulla variante a un progetto di residenze plurime con autorimesse localizzato nel Comune di Gussago in via Pinidolo all’interno del piano di lottizzazione Pomaro.

2. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con decreto del direttore generale del 9 ottobre 1996 ha però annullato la suddetta autorizzazione, in quanto precedentemente la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, con decreto del 10 gennaio 1996, aveva a sua volta annullato l’autorizzazione paesistica regionale del 14 novembre 1995 riferita al progetto originario. Il Ministero afferma che la Regione non avrebbe potuto autorizzare una variante a un progetto non più assistito da autorizzazione.

3. Il decreto della Soprintendenza del 10 gennaio 1996 è stato impugnato dalla ricorrente davanti a questo TAR con il ricorso n. 349/1996.

4. Contro il decreto ministeriale del 9 ottobre 1996 la ricorrente ha invece promosso il presente giudizio. L’impugnazione, notificata l’8 gennaio 1997 e depositata il 30 gennaio 1997, contiene in sintesi le seguenti censure: (i) travisamento dei presupposti, in quanto la proposizione del ricorso n. 349/1996 ha impedito il consolidamento del decreto di annullamento della Soprintendenza e quindi avrebbe anche legittimato la Regione ad autorizzare le varianti al progetto originario; (ii) illegittimità derivata dal decreto di annullamento della Soprintendenza; (iii) tardività dell’annullamento, in quanto nei 60 giorni il provvedimento non solo deve essere formato ma dovrebbe anche essere notificato alla parte interessata; (iv) inammissibile sconfinamento nel merito riservato alle valutazioni della Regione; (v) difetto di motivazione e illogicità della stessa; (vi) omessa comunicazione di avvio del procedimento.

5. Il Ministero e la Soprintendenza si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Il Comune si è costituito associandosi invece alle tesi della ricorrente.

6. Con memoria depositata il 14 gennaio 2011 la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse a una decisione di merito dopo che nell’ambito del ricorso n. 349/1996 il TAR Brescia con sentenza n. 1429 del 27 dicembre 1996 ha annullato il decreto della Soprintendenza del 10 gennaio 1996 (la sentenza è passata in giudicato). Il motivo di accoglimento riguarda l’incompetenza della Soprintendenza (all’epoca il potere di annullamento doveva essere esercitato dal Ministero). La ricorrente nella memoria del 14 gennaio 2011 sottolinea inoltre che l’intervento edilizio è stato realizzato sulla base della concessione edilizia che il Comune ha rilasciato il 9 maggio 1997 avendo come presupposto l’autorizzazione paesistica del 14 novembre 1995.

7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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