T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 343 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la ricorrente si duole del provvedimento che ha intimato la revisione della patente di guida, a sua volta disposta per la decurtazione integrale del punteggio da parte delle autorità competenti;

– che ella sostiene che il provvedimento si fonda su violazioni delle quali non ha mai ricevuto comunicazione, e pertanto è stata impossibilitata a frequentare i corsi di recupero che le avrebbero permesso di evitare la grave conseguenza subita;

Atteso:

– che l’art. 126bis del Codice della Strada stabilisce che, all’atto del rilascio della patente, è attribuito al titolare della stessa un punteggio di venti punti, il quale subisce decurtazioni – nella misura indicata in apposita tabella allegata al citato articolo – in seguito alla violazione di quelle norme del Codice della Strada per le quali sia prevista la sanzione accessoria della perdita di punti;

– che l’indicazione del punteggio da decurtare, in riferimento ad ogni violazione, deve risultare dal verbale di contestazione, mentre l’organo da cui dipende l’agente accertatore provvede a darne notizia all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunica agli interessati la variazione del punteggio (commi 1, 2 e 3);

– che l’impugnato provvedimento del 29/11/2010 – adottato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 126bis comma 6 del Codice della Strada – costituisce un atto ad emanazione dovuta e a contenuto vincolato, conseguendo necessariamente all’esaurimento dei venti punti;

– che, in sostanza, in seguito alla comunicazione dell’avvenuta perdita totale dei punti assegnati al titolare della patente di guida, l’ufficio provinciale non poteva far altro che disporre la revisione prevista dalla norma citata, senza possibilità di sindacare la legittimità degli atti presupposti;

Dato atto:

– che ogni censura riguardante questi ultimi deve essere proposta, nei previsti termini di legge, innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;

– che rientrano nella giurisdizione del Giudice di Pace – ai sensi dell’art. 204bis e 205 del Codice della Strada e dell’art. 22bis della L. 24/11/1981 n. 689 – le controversie relative alle sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada, non escluse le sanzioni accessorie ad esse relative e, quindi, anche la decurtazione dei punti dalla patente di guida, considerata a tutti gli effetti quale sanzione accessoria (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 24/6/2005 n. 247; T.A.R. Lazio Roma, sez. IIIter – 14/10/2010 n. 32818).

Ritenuto:

– che secondo la tradizionale opinione giurisprudenziale (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, sez. unite civili – 8/7/2009 n. 15966) rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell’ufficio provinciale della Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 128 comma 1 del Codice della Strada, trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione che ha la facoltà – nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti – di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell’idoneità necessari all’esercizio della guida;

– che, diversamente, l’impugnato provvedimento è stato adottato ex art. 126 bis, che contempla l’automatica sottoposizione all’esame di idoneità tecnica per perdita dei punti;

– che lo stesso costituisce pertanto un provvedimento rispetto al quale l’amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (cfr. sentenze brevi Sezione II – 29/6/2009 n. 1345; 31/7/2009 n. 1524; 15/1/2010 n. 62; 2/2/2010 n. 532; 28/10/2010 n. 4458; 2/12/2010 n. 4697; sentenze sez. II – 12/2/2010 n. 753; 4/2/2010 n. 580, 579, 577, 574);

– che, alla luce delle considerazioni che precedono, la controversia rientra nella sfera di giurisdizione ordinaria (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II – 15/5/2008 n. 1015; sez. II – 4/11/2009 n. 3116; T.A.R. Umbria – 22/10/2010 n. 490; Consiglio di Stato, sez. III – 20/1/2010 n. 190);

Considerato:

– che si rende necessario fare applicazione dell’art. 11 del recente D. Lgs. 104/10 (rubricato "Decisione sulle questioni di giurisdizione"), il quale stabilisce al comma 1 che "Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito";

– che il comma 2 statuisce tra l’altro che "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato", ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;

– che conseguentemente, declinata la propria giurisdizione, questo Collegio dà atto che il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – è pari a tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;

– che la natura della vicenda, afferente al titolo indispensabile per la piena esplicazione della libertà di circolazione, suggerisce di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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