Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 8826 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 8/9/1993, la Curatela del Fallimento Automele s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Napoli S. A. e M.L. per sentir dichiarare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, l’inefficacia dell’atto per notar Coppola del 20/7/1992, con il quale l’Automele s.r.l. aveva venduto allo S., l’unità immobiliare sita in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), p.t., per il prezzo di L. 200.000.000, sproporzionato rispetto al valore commerciale del bene, e, conseguentemente, sentir condannare i convenuti al rilascio dell’immobile.

Si costituivano gli S.- M. che contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto. Esperita c.t.u., il Tribunale, con sentenza del 26/11/2002, nel condividere la valutazione dell’immobile operata dal c.t.u., riteneva sussistente la sproporzione tra il valore del cespite ed il prezzo risultante dall’atto di compravendita. Rilevava, inoltre, che i convenuti non avevano fornito alcuna prova in ordine all’inscientia decoctionis. Dichiarava, pertanto, l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti del Fallimento Automele, condannando i convenuti al rilascio dell’immobile ed alla rifusione delle spese del grado in favore del Fallimento. Avverso tale decisione proponevano appello S. A. e M.L., con atto del 11/7/2003, instando, altresì, per la sospensione della esecutorietà della decisione.

Si costituiva il Fallimento che chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte territoriale, rigettata l’istanza di sospensione, e disposto un supplemento di c.t.u., con sentenza n. 2147/05 rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione lo S. e la M. sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento.
Motivi della decisione

I ricorrenti con il primo motivo del ricorso contestano la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale laddove ha ritenuto l’esistenza della sproporzione delle prestazioni.

Con il secondo motivo contestano la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo d’appello per genericità.

Con il terzo motivo pongono la questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 67, in riferimento all’art. 3 e 24 Cost..

Il primo motivo è inammissibile.

I ricorrenti contestano la sentenza impugnata censurando le risultanze della CTU fatte proprie della Corte d’appello ed adducendo una serie di elementi, a loro dire, non correttamente esaminati dal consulente e dalla medesima Corte.

A tale proposito è sufficiente rammentate che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamele affermato che il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, è tenuto a prenderle in considerazione e non può limitarsi a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, giacchè il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni – tra le quali evidentemente non si annovera il maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d’ufficio quale proprio ausiliare – per le quali sia addivenuto ad una conclusione anzichè ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

(Cass 4797/07).

A tali principi si è correttamente attenuta la Corte d’appello che ha motivato,dopo che era stato espletato anche un supplemento di ctu, circa le ragioni per cui le contestazioni contenute nella consulenza di parte dovevano essere disattese sia in riferimento alla non rilevanza del prezzo a cui era stato venduto un locale attiguo in un pubblico incanto , sia in relazione alla estensione dell’immobile.

Nessun vizio di motivazione è dunque rinvenibile nel caso di specie.

A ciò deve aggiungersi che il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d’ufficio a fornire (chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicchè, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d’ufficio, deve in ciò comunque ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte (Cass. 19475/05). In sostanza, le critiche di parte ricorrente tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e fatti propri dalla Corte d’appello e si risolvono pertanto in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass 8355/07; Cass 17606/07; Cass 12080/00).

Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo motivo d’appello con cui rispettivamente si sosteneva di avere subito un raggiro da parte della società poi fallita e di essersi trovati per questa ragione in una situazione di insicentia decoctionis, riportandosi però alle precedenti difese, nonchè si esprimevano valutazioni sulla deontologia professionale degli organi fallimentari.

I ricorrenti avrebbero dovuto contestare la specifica motivazione della Corte d’appello circa la genericità delle doglianze ed avrebbero, altresì, dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza, riportare integralmente nel ricorso il testo dei motivi di appello al fine di consentire a questa Corte – cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito – di valutare la correttezza della valutazione del giudice di seconde cure relative alla genericità.

La mancanza di tali adempimenti rende i motivi non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Il terzo motivo di ricorso, pone la questione di costituzionalità della L. Fall., art. 67, comma 1, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove, stabilendo una presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, pone a carico del convenuto in revocatoria l’onere di provare la insicentia decoctionis. E’ sufficiente a tale proposito rilevare che gli atti revocabili previsti dalla L. Fall., art. 67, comma 1, rivestono connotati tali da evidenziare di per sè la possibilità che l’imprenditore che li compie possa trovarsi in situazione di insufficiente liquidità. La presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza in capo alla controparte appare quindi del tutto giustificata e conforme al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. Per altro verso, trattandosi di una presunzione relativa, è pienamente assicurato il diritto di difesa potendo il convenuto in revocatoria fornire la prova della inscientia decoctionis.

Il ricorso va in conclusione respinto.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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