Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorso in esame costituisce mera reiterazione del ricorso R.G. 69/11 su cui si è già pronunciato in camera di consiglio questo Tribunale, accogliendo l’istanza cautelare in via interinale e fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2011;
Rilevato, altresì, che, per mero errore materiale l’originale del ricorso è stato inserito nel fascicolo con R.G. 372/11 anziché con R.G. 69/11 e che deve, quindi essere reinserito nel fascicolo con R.G. 69/11;
Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con R.G. 372/11, a spese compensate;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso con R.G. 372/11;
ordina alla Segreteria la inserzione del ricorso originale nel fascicolo con R.G. 69/11.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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