T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 575 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in esame costituisce mera reiterazione del ricorso R.G. 69/11 su cui si è già pronunciato in camera di consiglio questo Tribunale, accogliendo l’istanza cautelare in via interinale e fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2011;

Rilevato, altresì, che, per mero errore materiale l’originale del ricorso è stato inserito nel fascicolo con R.G. 372/11 anziché con R.G. 69/11 e che deve, quindi essere reinserito nel fascicolo con R.G. 69/11;

Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con R.G. 372/11, a spese compensate;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso con R.G. 372/11;

ordina alla Segreteria la inserzione del ricorso originale nel fascicolo con R.G. 69/11.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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