Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-04-2011, n. 8810 Procedimento e sanzioni disciplinari:

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. S.G., sospeso cautelarmente con atto 19/7/2008 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, con ripetute istanze, l’ultima in data 29.9.2009, chiese la revoca di detta sospensione e contro la decisione 30.10.2009 di reiezione propose ricorso in opposizione al Consiglio Nazionale Forense deducendo la irregolarità formale di detta reiezione (priva di sottoscrizione e di autenticazione) e la sua ingiustificatezza sostanziale sotto svariati profili.

Il C.N.F. con decisione depositata il 27/9/2010 ha dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso, affermando che:

– Non aveva rilevanza la questione di nullità della notifica del provvedimento del C.O.A. dato che il ricorso al C.N.F. dovevasi ritenere tempestivo (e quindi sanante ogni vizio di comunicazione) e che la nullità stessa avrebbe, semmai e soltanto, impedito di ritenerlo tardivo.

– Il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile avendo il ricorrente mancato al suo onere – imposto dal R.D. n. 37 del 1934, art. 59, comma 1 – di "corredare" il ricorso della copia della decisione impugnata e notificata al ricorrente stesso: e il difetto della produzione de qua impediva anche di esaminare il motivo di censura afferente il vizio della delibera, per mancata sottoscrizione ed attestazione di autenticità.

– Il ricorso doveva comunque ritenersi infondato nel merito, avendo il C.O.A. reiterato le proprie valutazioni e nessun profilo di novità essendo stato apportato dal professionista con la sua opposizione.

Per la cassazione di tale decisione l’avv. S. ha proposto ricorso notificato al C.O.A. ed al C.N.F. (il 9.12.2010), al quale gli intimati non hanno opposto difese e nel quale ha articolato tre motivi.
Motivi della decisione

Con un primo motivo si denunzia il travisamento commesso avendo affermato non essere in atti copia della decisione impugnata (forse "scivolata via" nella trasmissione dal C.O.A.) quando poi il C.N.F. entrando nel merito ne avrebbe ammesso la cognizione. Con un secondo motivo si reitera la stessa censura come omessa pronunzia. Con un terzo motivo si denunzia la erroneità della commessa violazione avendo non ravvisato la illegittimità di una sospensione eccedente la durata della stessa possibile sanzione.

Ritiene il Collegio di dover pronunziare l’inammissibilità del ricorso, senza procedere alla integrazione del contraddittorio nei riguardi del non evocato P.G. presso la Cassazione.

Giova infatti considerare che, pur essendo indiscutibilmente parte necessaria,oltre al C.O.A., quale autorità adottante l’atto amministrativo sanzionatorio, il P.G. presso la Cassazione, tale definito dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56 (Cass. S.U. n. 26182 del 2006 e n. 15852 del 2009), considerazioni di rilevanza assorbente impongono la decisione immediata: il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti del P.G. (in tal senso S.U. n. 6826 del 2010).

Venendo quindi alla disamina dei motivi – relativi ad entrambe le rationes decidendi della impugnata statuizione – ritiene il Collegio che la pertinenza delle osservazioni critiche formulate nei primi due motivi, che conduce pertanto all’esame della censura afferente il merito della decisione, nondimeno non sottragga il ricorso alla inammissibilità essendo la censura di cui al terzo motivo non pertinente alla decisione che contesta.

Erra, infatti, e come denunziato, il C.N.F. là dove afferma che sia inammissibile il ricorso contro la decisione del C.O.A. che non sia accompagnato dalla copia del provvedimento impugnato, tal onere essendo certamente previsto dal R.D. n. 1578 del 1933, art. 59, comma 1, ma altrettanto certamente non essendo esso sanzionato di improcedibilità od inammissibilità nè essendo detta sanzione mutuabile dall’art. 369 c.p.c. dato che detta disposizione, nè alcuna altra del codice di rito, è stata richiamata dall’art. 59 citato (che disciplina in modo compiuto l’impugnazione dell’atto amministrativo innanzi all’organo di giurisdizione professionale).

Nulla quindi impediva l’esame della doglianza di merito dell’avv. S., esame che il C.N.F. ha effettuato "nonostante" la pretesa preclusione per indisponibilità dell’atto contestato. Ma il ricorso non mostra comprensione della portata della decisione. Il C.N.F., infatti, ha rammentato che il ricorso in disamina era appuntato contro l’ultima (30.10.2009) delle delibere del C.O.A. di rigetto delle ripetute istanze di revoca della sospensione cautelare adottata il 19.07.2006 e non impugnata, che il provvedimento era adeguatamente motivato con l’affermazione che nulla era stato addotto quale elemento di novità rispetto alla precedente decisione del 27.5.2009, che pertanto permaneva la accertata esigenza cautelare e la nuova istanza doveva ritenersi mera inammissibile impugnazione della decisione stessa. Il terzo motivo del ricorso non mostra alcuna pertinenza a tale ratio della decisione, delineante un quadro di limiti alla reiterabilità delle censure e di ragioni per la richiesta di una revoca per fatti sopravvenuti, e si duole della violazione dell’art. 43 della Legge Professionale commessa con la convalida di una sospensione cautelare sine die là dove una interpretazione secundum constitutionem avrebbe imposto di contenerne la durata sino a non superare la durata della sospensione disciplinare o comunque i tre anni previsti dal D.L. in discussione.

Non appare quindi dubbio alcuna sulla totale estraneità delle censure dall’ambito del decisum.

Non è luogo a regolare spese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *