T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-02-2011, n. 570

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nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, con memoria di pura forma.

Con ordinanza n. 1919 del 4 ottobre 2006 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, invitando contestualmente il richiedente a dichiarare il luogo di effettiva dimora per consentire la trasmissione degli atti alla Questura competente.

Il provvedimento si basa sulla circostanza che il contratto di locazione esibito a corredo della domanda è risultato falso in esito ad accertamenti condotti presso l’anagrafe tributaria e l’Agenzia delle entrate competente per territorio; in ragione di ciò l’interessato è stato denunciato all’A.G. per i reati di cui agli artt. 489 (uso di atto falso) e 483 (falsità ideologica in atto pubblico).

Il ricorrente sostiene di aver tentato di sanare l’irregolarità della domanda mediante il deposito della dichiarazione di ospitalità con la quale un suo fraterno amico (il cittadino tunisino Oubaha Brahim) si impegnava a dargli alloggio, a far data dal 12 giugno 2006, presso la propria abitazione sita in Casalpusterlengo, senza tuttavia essere ricevuto dagli uffici della Questura.

Deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, giacché l’amministrazione ha posto a fondamento del diniego circostanze non corrispondenti alla realtà e, come tali, inadeguate a giustificare la determinazione assunta. Assume, in proposito, di avere in buona fede ritenuto di aver stipulato un regolare contratto di locazione avente durata quadriennale e sostiene che la mancata esecuzione dello stesso, per comportamenti imputabili al locatore, non potrebbe giustificare il diniego emesso dalla Questura, tanto più che questa ha omesso di verificare le reali condizioni alloggiative del ricorrente ospite di suo conoscente. Deduce, inoltre, di essere titolare di contratto a tempo indeterminato, di essere persona incensurata e non pericolosa socialmente.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Invero, come già messo in evidenza nell’ordinanza cautelare, il ricorrente ha dimostrato – attraverso la produzione di un documento di dichiarazione di ospitalità (cfr. doc 13 di parte ricorrente) – di essersi trasferito in altra dimora idonea anche se diversa da quella indicata nell’istanza inoltrata alla Questura di Lodi.

Tale circostanza, unita a quella che il ricorrente è titolare di un contratto di lavoro subordinato (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) ed è incensurato, induce il Collegio a ritenere che questi sia in possesso del requisito delle disponibilità abitativa e sia nella condizione di potersi facilmente integrare nel tessuto sociale nazionale e poter condurre una vita dignitosa nel territorio dello Stato; e che dunque possegga i requisiti necessari per potervi legittimamente soggiornare.

La circostanza, infatti, che il ricorrente non avesse soggiornato nella dimora indicata nella domanda di permesso di soggiorno, poteva assumere una valenza determinante ai fini del diniego, qualora lo stesso fosse stato dichiarato irreperibile, a motivo della impossibilità di rintracciarlo nella abitazione che in precedenza aveva segnalato. Ma così non è stato, giacché allo straniero è stato notificato il provvedimento in esame.

Va poi osservato che, in applicazione del principio espresso nella sentenza della Corte costituzionale 78/2005, non è consentito all’amministrazione procedente di valutare il comportamento del lavoratore straniero e le ipotesi di reato per le quali il medesimo rivesta la posizione di semplice indagato, per cui risulta illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno basato esclusivamente sulla sussistenza di una denuncia.

Del resto, lo stesso provvedimento sembra riconoscere la mancanza di circostanze ostative al rilascio del titolo di soggiorno, come evidenzia l’invito rivolto al ricorrente a dichiarare la sua effettiva dimora per consentire l’esame della domanda da parte della Questura territorialmente competente.

3) In definitiva, il ricorso è fondato nei termini dianzi esposti e merita accoglimento.

Nondimeno, la peculiarità della situazione fattuale sottesa al ricorso consente di compensare tra le parti le spese della lite. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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