Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-04-2011, n. 8809 Albo professionale

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Svolgimento del processo

II P.G. presso la Corte di Appello di Palermo con atto del 12/2/2009 pervenuto presso la cancelleria delle Sezioni Unite in data 19/2/2009 ha proposto ricorso ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3 e R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 1, avverso la decisione del C.N.F. in data 19.12.2008 che ebbe a dichiarare inammissibile per tardività il ricorso proposto dallo stesso P.M. contro la iscrizione all’albo degli avvocati deliberata dal COA di Agrigento in data 8.11.2007 a beneficio del Dr. B.P..

A criterio dell’impugnante, il CNF avrebbe violato le norme di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 31, comma 5, computando la tempestività del ricorso del P.G. alla data della ricezione del suo ricorso presso il COA e non già, come si sarebbe dovuto correttamente opinare, alla data della spedizione del ricorso a mezzo posta (5.12.2007).

Il dr. B.P. ha depositato in data 18.3.2009 deduzioni R.D. n. 37 del 1934, ex art. 66, comma 4, nelle quali ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per assenza di legittimazione, per mancata notifica al P.G. presso la Cassazione, per inidoneità del quesito di diritto e la infondatezza della tesi della sufficienza della spedizione del ricorso avverso la delibera del COA.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso del Procuratore Generale della Corte di Palermo, certamente legittimato a ricorrere avverso decisioni del C.N.F. in materia di iscrizione negli Albi tenuti dai C.O.A. ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, commi 1 e 3 (S.U. n. 17442 del 2008 e n. 20347 del 2003), debba essere dichiarato inammissibile.

Infatti il ricorso del P.M. è stato depositato all’esito di "notificazione" presso la cancelleria delle Sezioni Unite Civili effettuata in data 19/2/2009 ma, se pur in calce al ricorso risulta essere stata dal ricorrente P.G. formulata richiesta di notificazione dell’atto al C.O.A. di Agrigento, al C.N.F. ed al Dr. B. P., non è stato trasmesso – unitamente a detto ricorso – l’atto originale della notificazione, che il R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 2, impone debba essere "presentato" unitamente al ricorso ed alla copia della decisione impugnata nei quindici giorni successivi alla notificazione. E siffatto onere di deposito appare statuito autonomamente, a carico del ricorrente per cassazione, rispetto alla successiva previsione di acquisizione officiosa del fascicolo di ufficio ( R.D. n. 37 del 1934, art. 67, comma 1) ed è palesemente correlato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio di proposizione del ricorso alle Sezioni Unite di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, e R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 1 (S.U. n. 18261 del 2004).

Devono essere altresì dichiarate non ricevibili le deduzioni che il dr. B. ha depositato, dopo rituale notifica, in data 16.3.2009 posto che tal atto defensionale, per il rinvio alle norme del codice di rito formulato dal R.D. n. 37 del 1934, art. 67 u.c. non poteva essere redatto dalla parte priva di jus postulandi (il dr. B. essendo praticante avvocato).

In tal quadro non può che dichiararsi inammissibile il ricorso, nulla provvedendosi in ordine a spese di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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