Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 25-02-2011, n. 7420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G., G.F. e O.G.A. sono stati condannati nei due gradi di merito – sentenze emesse dal Giudice di pace di Cropalati il 7 febbraio 2008 e dal Tribunale di Rossano il 17 agosto 2009 – alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni patiti dalle parti lese costituitesi parti civili, per i reati di minaccia e ingiuria in danno di D.S. A. i primi due e per quello di lesioni volontarie in danno del D.S. e di ingiuria in danno di P.T. il terzo.

Con il ricorso per cassazione M.G., G.F. e O.G.A. deducevano:

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza di norme processuali perchè le parti offese non ritualmente indicate nella lista testimoniale dell’Ufficio requirente nè in quelle delle medesime parti civili, venivano illegittimamente ammesse a testimoniare dal Giudice di primo grado in base ad una errata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2;

2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha dato grande rilievo alle testimonianze delle parti lese e della loro figlia ed ha disatteso altre testimonianze, tra le quali quella del vigile urbano S.P..

L’eccezione proposta nell’interesse di O. non è fondata perchè il decreto di citazione per la udienza odierna è stato notificato a mezzo raccomandata, inviata all’indirizzo risultante dagli atti del processo, che è stata ritirata regolarmente dal padre del ricorrente, come risulta dalla relata di notifica.

I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.

Quanto al primo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice può esercitare il potere di disporre di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (SS.UU. 17 ottobre – 18 dicembre 2006, n. 41281, Greco, CED 234907).

Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione dell’art. 507 c.p.p. ed ispirato al principio secondo cui fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità, apparendo irragionevoli norme di metodologia processuale che ostacolino il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione (Cass., Sez. 1, 22 maggio – 7 giugno 1995, n. 6683, Baggi).

E’ appena il caso di osservare che l’istituto previsto dall’art. 507 c.p.p. è applicabile anche nel processo dinanzi al Giudice di pace, come chiarito dalla Suprema Corte che in un caso analogo a quello in discussione ha stabilito che il giudice di pace ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. – richiamato implicitamente dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2 (vedi Cass., Sez. 4, 29 settembre – 28 novembre 2003, n. 45998, CED 227369) – anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto (così Cass., Sez. 5, 14 dicembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 6347, CED 239111).

Il secondo motivo di impugnazione è generico, manifestamente infondato e di merito.

Generico perchè i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla contraddittorietà ed alla manifesta illogicità, ma non hanno poi precisato tali vizi in che cosa consistessero, essendosi limitati a dolersi della valutazione delle prove compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.

Per tale ultima ragione il motivo è anche di merito.

Il motivo è, infine, manifestamente infondato perchè i giudici del merito, con motivazione immune da vizi logici, hanno spiegato che il racconto delle parti lese era pienamente attendibile non solo perchè appariva preciso e coerente, ma anche perchè aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste D.S.R. e nella compatibilità delle lesioni riferita dalle parti lese con quelle descritte nelle certificazioni mediche in atti.

Le valutazioni dei giudici di merito non sono, pertanto, censurabili in punto legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e ciascun ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

I ricorrenti, inoltre, vanno condannati in solido alla rifusione delle spese delle parti civili, che vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento, nonchè alla rifusione, in solido, delle spese delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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