T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-02-2011, n. 574 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16 novembre 2010 e depositato il 29 novembre successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso ai documenti indicati in epigrafe, formulato dal medesimo ricorrente con la nota del 15 ottobre 2010 e riscontrato da P.I. in data 5 novembre 2010.

A sostegno del ricorso – premesso l’interesse ad agire, in quanto lo stesso ricorrente, assunto a tempo determinato da P.I., avrebbe diritto alla conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato – vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per contraddittorietà, falso presupposto ed ingiustizia manifesta.

Anche nell’esercizio dell’attività di natura privatistica gli enti che gestiscono un servizio pubblico sarebbero soggetti agli obblighi in materia di accesso previsti dagli art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, riferibili ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Ciò sarebbe finalizzato alla trasparenza di tutta l’attività amministrativa, indipendentemente dal modulo utilizzato per svolgerla concretamente.

Vengono altresì dedotti la violazione degli artt. 22 e 25 della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 352 del 1992, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, erronea ed insufficiente motivazione.

Nel bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei soggetti i cui dati vengono richiesti e l’interesse del richiedente ad ottenere l’accesso agli atti necessari affinché lo stesso possa agire in giudizio, dovrebbe prevalere, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’interesse del soggetto che deve tutelare in giudizio i suoi diritti e che quindi chiede l’accesso.

Si è costituita in giudizio, con controricorso, P.I. S.p.A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, su conforme richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Come già evidenziato in precedenti occasioni, il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale "l’attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica" (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 giugno 2010, n. 2647).

Di conseguenza gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro, rientrano nel novero degli atti accessibili da parte dei soggetti interessati, ovvero dei lavoratori dipendenti dalle Poste.

2.1. Con riferimento alla questione secondo cui in mancanza di documenti qualificabili come "pianta organica", "CTD del personale assunto", ecc., non si potrebbe consentire l’accesso, va evidenziato che, poiché dagli atti di causa risulta che il periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro del dipendente è successivo all’entrata in vigore dell’art. 39 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito in legge n. 133 del 2008), che ha previsto il cit. "libro unico del lavoro", il documento da esibire andrà individuato proprio nel predetto libro unico del lavoro (ovviamente, nelle parti contenenti le informazioni richieste dall’esponente).

3. Quanto alla ulteriore controdeduzione con cui si lamenta che il dovere di consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di dati, va precisato che P.I. potrà, ove non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato medesimo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 ottobre 2009, n. 5987).

4. Nel caso all’esame del Collegio, non v’è dubbio che l’istante abbia un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, essendo lo stesso volto alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, sia pure indirettamente, al servizio postale, allo scopo di rinvenire elementi utili per instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro, a dimostrazione dell’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato da parte dell’intimata società.

5. Per le suesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che P.I. S.p.a. sia soggetta alla disciplina in tema di accesso e, quindi, obbligata all’esibizione della documentazione richiesta, tenendo conto che, qualora le informazioni riferite a taluni degli atti riportati nell’istanza di accesso, siano contenute in documenti aventi denominazione diversa da quella indicata nella ridetta istanza, su tali documenti dovrà essere indirizzata la richiesta di accesso sopra menzionata.

Sussistono, in definitiva, i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso, con il conseguente accoglimento del ricorso, previo annullamento del provvedimento di parziale rifiuto opposto dall’ufficio "Risorse Umane e Organizzazione" di P.I. S.p.a. in data 5 novembre 2010 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 giugno 2010, n. 2647).

L’accesso andrà consentito entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, secondo quanto specificato in precedenza.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina a P.I. S.p.A. il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna P.I. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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