Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-04-2011, n. 8808 Albo professionale

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo con atto del 12/2/2009 pervenuto presso la cancelleria delle Sezioni Unite in data 19/2/2009 ha proposto ricorso ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 56 comma 3 e R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 1, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense in data 19.12.2008 che ebbe a dichiarare inammissibile per tardività il ricorso proposto dallo stesso P.M. contro la iscrizione all’albo degli avvocati deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento in data 8.11.2007 a beneficio del Dr. D.S..

A criterio dell’impugnante il C.N.F. avrebbe violato le norme di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 31, comma 5, computando la tempestività del ricorso del P.G. alla data della ricezione del suo ricorso presso il C.O.A. e non già, come si sarebbe dovuto correttamente opinare, alla data della spedizione de ricorso a mezzo posta (5.12.2007). Nessuna difesa è stata svolta dalle parti indicate in calce al ricorso (CO.A. – C.N.F. – Dr. D.).
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso del Procuratore Generale della Corte di Palermo, certamente legittimato a ricorrere avverso decisioni del C.N.F. in materia di iscrizione negli Albi tenuti dai C.O.A. ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, commi 1 e art. 3 (S.U. n. 17442 del 2008 e n. 20347 del 2003), debba essere dichiarato inammissibile.

Infatti il ricorso del P.M. è stato depositato all’esito di "notificazione" presso la cancelleria delle Sezioni Unite Civili effettuata in data 19/2/2009 ma, se pur in calce al ricorso risulta essere stata dal ricorrente P.G. formulata richiesta di notificazione dell’atto al CO.A. di Agrigento, a C.N.F. ed al Dr. D.S., non è stato trasmesso – unitamente a detto ricorso – l’atto originale della notificazione, che il R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 2, impone debba essere "presentato" unitamente al ricorso ed alla copia della decisione impugnata nei quindici giorni successivi alla notificazione. E siffatto onere di deposito appare statuito autonomamente, a carico del ricorrente per cassazione, rispetto alla successiva previstone di acquisizione officiosa del fascicolo di ufficio ( R.D. n. 37 del 1934, art. 67, comma 1) ed è palesemente correlato alla necessità di accertare la piena osservanza del termine perentorio di proposizione del ricorso alle Sezioni Unite di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3 e R.D. n. 37 del 1934, art. 66, comma 1 (S.U. n. 18261 del 2004).

In tal quadro non può che dichiararsi inammissibile il ricorso, nulla provvedendosi in ordine a spese di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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