Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 25-02-2011, n. 7419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Verona, con la sentenza del 26 novembre 2009, ha condannato B.E., B.G. e B.M. ciascuno alla pena di Euro 400,00 di multa, per i delitti di ingiuria e minacce in danno di N.D..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la mancata assunzione di una prova decisiva, con particolare riferimento alla mancata acquisizione del rapporto di servizio redatto dalla volante della Polizia intervenuta sul posto, alla mancata ammissione dei testi F. e L., Agenti della Polizia Stradale verbalizzanti e all’ulteriore mancata acquisizione dei supporti fonici relativi alla conversazione di cui ai fatti oggetto del procedimento penale;

b) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto della effettiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Ritiene, infatti, la Corte che il Giudice del merito abbia effettivamente compiuto la evidenziata violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), di cui al primo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata assunzione di ben due prove decisive, formalmente richieste ma sulle quali nulla ha detto in motivazione, dopo aver disatteso in sede dibattimentale la relativa richiesta con motivazione non corretta.

Il motivo esige, però, una brevissima premessa in punto di diritto sul vizio che si ritiene nella decisione impugnata in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495 c.p.p., comma 2).

Tale vizio della sentenza consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia:

perchè si configuri il vizio "de quo" deve, cioè, necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova, ai fini del giudizio e dell’idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice" (v. di recente, Cass. Sez. 6 25 marzo 2010 n. 14916 e Sez. 3 15 giugno 2010 n. 27581).

Inoltre, le caratteristiche di decisività della prova non sono state modificate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 e il vizio dedotto ha rilievo solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione.

La valutazione di siffatta decisività deve, quindi, essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice.

Pertanto "il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l’accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all’art. 495 c.p.p., comma 2 (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento alla concreta motivazione della sentenza impugnata.

3. Nel caso di specie, in primo luogo, tale motivazione è completamente mancata.

A ciò si aggiunga come l’audizione dei testi F.A. e L.V. (richiesta all’udienza del 18 dicembre 2008 e rigettata alla successiva udienza del 26 febbraio 2009 perchè il processo sarebbe stato sufficientemente istruito) e cioè degli Agenti della Polstrada verbalizzanti dei fatti sarebbe stata decisiva per accertare, in quanto accorsi durante la pretesa lite tra N.D. e i tre B., l’effettiva esistenza della lite, che dal rapporto di servizio non traspare.

Inoltre, il mancato accoglimento della produzione della registrazione dei fatti su supporto fonico per la pretesa impossibilità di effettuarne "un adeguato controllo" (v. verbale dell’udienza del 26 febbraio 2009) non appare una motivazione conforme a diritto, in quanto sarebbe stato onere del Giudicante, di fronte ad una prova che avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento scagionando l’imputato, controllare, quantomeno attraverso l’ascolto, la genuinità o l’autenticità del supporto e delle conversazioni ivi registrate e trame le necessaire conseguenze.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Giudice di Pace di Verona per un nuovo esame sulla scorta dei dianzi evidenziati rilievi in ordine alla mancata assunzione delle prove richieste ma non ammesse.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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