Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-04-2011, n. 8807 Illeciti disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29.7.2010 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura infliggeva a B.D. la sanzione della censura, avendola ritenuta responsabile della contestata violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, per il mancato rispetto dei termini di deposito di una pluralità di provvedimenti (4 sentenze in materia di lavoro, 1 in materia civile, 25 presso la sezione distaccata di Castelvetrano e Partanna, 130 ordinanze civili presso quest’ultima sezione), per il modesto numero di provvedimenti depositati nel periodo 29.2.2008 3.6.2008 (8 sentenze, 12 provvedimenti cautelari, 13 provvedimenti non contenziosi, 53 decreti ingiuntivi) nonostante l’esonero parziale dalle rimanenti funzioni, per l’illegittima rimessione sul ruolo di 159 cause già trattenute in decisione.

Avverso la decisione B. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali rispettivamente denunciava:

1) violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 06 del 109, per essere stato basato il giudizio relativo all’affermata illegittimità del suo comportamento su una nota del Presidente del Consiglio dell’Ordine di Marsala, sostanzialmente rappresentativa dell’inefficienza della giustizia civile, e quindi su un dato estraneo ai suo comportamento, e conseguentemente irrilevante sul piano disciplinare;

2) violazione di legge per la mancata assunzione delle prove testimoniali richieste, finalizzate a dimostrare sia l’effettività e l’efficienza dell’attività svolta, che l’assenza di pregiudizi a seguito della disposta rimessione sul ruolo cui si è fatto cenno. La stessa decisione impugnata aveva invero concluso nel senso che le responsabilità di essa ricorrente dovevano essere condivise con il sistema giudiziario nel suo complesso, e ciò avrebbe reso illogica, la mancata ammissione di prove, il cui espletamento avrebbe dovuto escludere totalmente l’addebito mosso a suo carico; 3) vizio di motivazione sugli aspetti oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini del decidere. Sul primo punto, infatti, nessun rilievo era stato formulato sul carico di lavoro del Tribunale di Marsala nel periodo 2006/2008, gravato da un contenzioso sproporzionato rispetto al numero dei magistrati e in cui, con riferimento alle sezioni distaccate di Partanna e Castelvetrano, il ruolo assegnatole annoverava quasi 1.300 cause civili, di cui 69 già assunte in decisione e rimesse sul ruolo.

Analogamente, con riferimento al secondo aspetto, nessuna considerazione era stata data alla circostanza delle tre gravidanze affrontate nel periodo in esame ed alla connessa necessità di mantenere continuativi contatti con la famiglia, residente in Pistoia.

Sarebbe poi del tutto immotivata l’apodittica affermazione secondo cui essa ricorrente non sarebbe stata capace di organizzare il proprio lavoro, così come ugualmente immotivate sarebbero le specifiche indicazioni relative alle singole incolpazioni: sulla prima, il ritardo contestato non sarebbe stato grave, ingiustificato e reiterato, come pur necessario ai fini dell’accertamento dell’illecito disciplinare; sulla seconda, a torto si sarebbe considerato il dato oggettivo del numero di provvedimenti depositati in quattro mesi, senza alcuna valutazione in ordine alla loro complessità e senza alcuna comparazione con i provvedimenti di altri magistrati; sulla terza non sarebbero state tratte le necessarie conclusioni dall’affermata corresponsabilità del sistema con quelle oggetto della contestazione. Le censure sono infondate.

La responsabilità della ricorrente è stata infatti affermata sotto il triplice aspetto: a) del ritardo nel deposito di provvedimenti; b) della limitata produttività nel periodo di quattro mesi, in cui era stato disposto l’esonero da altri compiti per consentirle il deposito di provvedimenti riservati; c) della ingiustificata rimessione sul ruolo di 159 cause trattenute in decisione.

Ebbene la correttezza di tale affermazione di colpevolezza è stata contestata con rilievi che risultano in parte inconsistenti, in parte inesatti ed in parte generici. Ed infatti, sul primo motivo di doglianza va considerato che la fondatezza degli addebiti non è stata riconosciuta per effetto della nota del Consiglio dell’Ordine, ma sulla base dei dati indicati nel capo di incolpazione, circostanza che rende del tutto superfluo ogni eventuale giudizio in ordine all’inefficienza del sistema giustizia. Sul secondo, va osservato che è insussistente la denunciata violazione, risultando l’espletamento della prova richiesta del tutto ininfluente sulla decisione, incentrata sulle circostanze di fatto indicate nel capo di incolpazione.

Sul terzo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto, la Sezione Disciplinare del C.S.M. non ha affatto ignorato gli aspetti segnalati dalla ricorrente a sua difesa (consistenti nel carico di lavoro gravante sul Tribunale di Marsala, nell’insufficienza dell’organico, nel numero di gravidanze in breve arco temporale), ma si è piuttosto limitata ad affermarne l’inconsistenza, con giudizio motivato e pertanto non sindacabile in questa sede. Quanto poi al profilo relativo all’omessa valutazione di merito dei provvedimenti depositati ed all’omessa comparazione di questi con quelli emessi da altri giudici, la censura risulta del tutto generica e comunque non in sintonia con il contenuto degli addebiti, sostanzialmente incentrati su una inadeguata produttività e sulla consistenza dei ritardi nel deposito dei provvedimenti.

In ordine infine a quest’ultimo punto è sufficiente rilevare che, se va condivisa l’affermazione della ricorrente secondo cui il ritardo nella redazione dei provvedimenti, per dar luogo a responsabilità disciplinare deve essere grave, reiterato ed ingiustificato, negli stessi termini si è espresso il giudicante (" i ritardi sono numerosi, gravi e .. non sono giustificabili"), sicchè la doglianza, che si esaurisce in una non condivisa valutazione di merito relativamente al giudizio emesso, risulta conseguentemente infondata.

Da ciò discende, conclusivamente, che il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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