Cassazione penale 4963/2010 Processo penale ed incidente cautelare.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito ex art. 310 c.p.p. dell’appello proposto da M.A., confermava l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale, che aveva respinto la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti del M. con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro nell’ambito del procedimento penale r.g.n.r. 3638/2001, al 10.11.2000: ovverosia a far data dal momento in cui allo stesso era stata applicata analoga misura per effetto di ordinanza custodiate del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza nell’ambito del procedimento n.g.n.r. 2957/2000.

A ragione del rigetto osservava che la medesima istanza era stata già altre volte respinta, in ben tre precedenti occasioni, dallo stesso Tribunale (ordinanza del 12.6.2008, definitiva a seguito di sentenza della Cassazione sez. 2^ del 21.11.2008; ordinanza n. 16.10.2008 definitiva a seguito di ordinanza della cassazione, sez. 5^ del giorno 11.2.2009, ordinanza del 25.2.2009 non impugnata), e ciò precludeva la riproposizione della domanda sulla base del principio del giudicato cautelare. Non costituiva "fatto nuovo" la circostanza che il 3.2.2009 il M. fosse stato quindi condannato (con unica sentenza) per i fatti contestati sia nella prima che nella seconda ordinanza cautelare, con riconoscimento della continuazione tra detti reati. Nè tale decisione, non avendo carattere definitivo, poteva essere vincolante nel giudizio incidentale. Andavano dunque integralmente richiamate le precedenti ordinanze che avevano respinto le precedenti istanze sul rilievo che ostavano all’applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3:

– la diversità dei fatti reato contestati nelle due ordinante cautelari;

– la distinzione dei relativi procedimenti penali (l’uno promosso dalla Procura ordinaria di Cosenza, l’altro dalla DDA di Catanzaro);

– l’insussistenza di connessione qualificata fra i diversi reati (… associazione per delinquere semplice rapina e violazioni in materia di armi nel primo titolo custodiate, violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 nel secondo… commessi in luoghi diversi…ed in concorso con soggetti in gran parte diversi);

– la non desumibilità degli elementi legittimanti l’adozione del successivo provvedimento al momento dell’adozione del primo.

2. Ha proposto ricorso il M. a mezzo del difensore avvocato Marcello Manna, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Deduce violazione di legge e vizi della motivazione osservando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto ininfluente il riconoscimento, in sede di sentenza di condanna, della continuazione tra i fatti portati dalle diverse misure cautelari, perchè la connessione qualificata in relazione a reati tutti commessi antecedentemente dell’emissione della prima misura e il rinvio a giudizio per i primi reati successivo alla seconda misura, rendevano invece automatica la retrodatazione, a prescindere dalla desumibilità dagli atti, al momento della emissione della prima, degli elementi idonei a giustificare la seconda.

Del tutto illogica era quindi l’affermazione che la sentenza non era definitiva, che altrimenti non si sarebbe posta questione di custodia cautelare.

Diritto:

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Le Sezioni unite, nella sentenza Rahulia (22 marzo-10 giugno 2005 n. 21957, Rahulia) e nella successiva sentenza Librato (n. 14535, 19 dicembre 2006 – 10 aprile 2007), hanno chiarito che in caso di ordinanze cautelari emesse per fatti legati da connessione qualificata la retrodatazione opera automaticamente purchè i fatti siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare; e tale regola vale anche se le ordinanze sono state emesse in procedimenti diversi, traendosi tale conclusione all’evidenza dalla previsione dell’art. 295, comma 3, ultimo periodo, (sentenza Rahulia), dal momento che è evidente che il separato rinvio a giudizio non può che riferirsi a procedimenti separati (ab origine o per provvedimento successivo).

Ne discende che, riconosciuta in sede di sentenza la continuazione tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della seconda, gli argomenti sui quali poggiava il rigetto delle precedenti richieste del ricorrente hanno perso valore, perchè essi riposavano sull’assunto che si vertesse in ipotesi di reati non avvinti da connessione qualificata.

La diversa valutazione in sede di merito su tale aspetto dirimente costituisce quindi a pieno titolo "fatto nuovo", che il Tribunale del riesame era tenuto a prendere in considerazione.

2. L’affermazione che il risultato del giudizio di cognizione non poteva "vincolare" la valutazione del giudice della cautela è quindi, nel modo assiomatico con la quale è stata formulata, del tutto impropria. Il giudice dell’incidente cautelare non può difatti prescindere dall’esito del giudizio di merito, ovverosia dalla decisione assunta nella pienezza del contraddittorio (Sez. 1^, n. 5469 del 15/12/2005, Cancellieri e, nello stesso senso: Sez. 4^, n. 26636 del 06/05/2009, Turloiu; Sez. 2^, n. 3173 del 19/12/2008, Di Martino), perchè la carcerazione preventiva serve il processo e non viceversa e perchè in tanto la prima può essere, costituzionalmente, giustificata in quanto (e nei limiti in cui) sia ragionevolmente prognosticabile, all’esito del secondo, una condanna che non la renda, anche parzialmente, ingiusta.

D’altronde il modo di operare dell’art. 300 c.p.p., comma 4 e quanto chiarito a tale proposito da S.U. n. 25956 del 26/03/2009, Vitale (secondo cui, nel caso di pena irrogata per il reato continuato, qualora il titolo cautelare riguardi solo il reato o i reati meno gravi, è soltanto la porzione di pena determinata in aumento, in applicazione del criterio di cumulo giuridico di cui all’art. 81 cpv. c.p., che deve essere considerata, a norma dell’art. 300 c.p.p., comma 4, per verificare se essa sia pari o inferiore alla durata della custodia cautelare già subita, dato che è solo tale porzione di pena quella potenzialmente da porre in esecuzione con riferimento al reato o ai reati per i quali è in corso la custodia cautelare), rende evidente che il meccanismo di retrodatazione istituito dall’art. 297 c.p.p., comma 3 ha proprio lo scopo di evitare la eventualità che il riconoscimento della connessione qualificata tra reati oggetto di diverse misure cautelari renda ineffettivo il criterio di proporzionalità insito nel sistema dei termini massimi (di fase e complessivi) di custodia e ingiustificata, ex post, la detenzione cautelare patita per detti fatti.

3. Il provvedimento impugnato, che ha erroneamente rigettato l’istanza affermando che la decisione di merito non vincolava il giudizio cautelare e che non costituiva fatto nuovo, deve di conseguenza essere annullato.

Non sono stati però forniti a questa Corte e non emergono dagli atti trasmessi elementi idonei e sufficienti a verificare l’ulteriore requisito richiesto dalla disposizione evocata, costituito dall’essere i fatti oggetto della seconda ordinanza commessi antecedentemente alla emissione della prima (che il ricorrente afferma sussistente e al quale il provvedimento impugnato non fa cenno, pur trattandosi di condizione la cui assenza sarebbe stata in radice escludente), nè a determinare il tempo di detenzione cautelare trascorso. Di conseguenza l’annullamento non può che essere disposto con rinvio al Tribunale di Catanzaro, perchè proceda a nuovo esame della richiesta di retrodatazione della misura ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3 sulla scorta dei principi affermati dalle richiamate sentenze delle Sezioni unite, adeguandosi alla valutazione del giudice della cognizione e considerando fatto nuovo l’esito del giudizio di merito, con particolare riferimento alla sussistenza di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle successive ordinanze cautelari.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *