T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-02-2011, n. 572 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 4 febbraio 2000 e depositato il 3 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Pioltello n. 255 del 6 dicembre 1999, prot. n. 39873, che ha ordinato al medesimo ricorrente, in qualità di proprietario del fabbricato e delle relative pertinenze di cui al civico 9 di Piazzale Schuster, di permettere l’esecuzione dei lavori necessari al completamento delle opere di adeguamento dell’impianto fognario per il tratto ancora mancante da parte della ditta incaricata, consentendo l’accesso all’interno della sua proprietà per l’esecuzione degli stessi.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma secondo, della legge n. 142 del 1990 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di incompetenza, di difetto e travisamento dei presupposti, di difetto di istruttoria e di difetto e insufficienza della motivazione.

Inoltre vengono dedotte le doglianze di violazione e falsa applicazione dell’art. 843 c.c., dell’art. 1067 c.c., di incompetenza, di violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del Regolamento edilizio comunale o, in subordine, illegittimità dello stesso per contrasto con gli artt. 43, secondo comma, Cost. e 832 e 834 c.c., di eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà intrinseca con precedente manifestazione di volontà, di illogicità e ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pioltello che, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.

Con ordinanza n. 980/2000, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità (rectius, improcedibilità) del ricorso formulata dal Comune, in relazione alla circostanza che le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale impugnata, oltre ad essere contenute anche in una ordinanza del Tribunale ordinario di Milano, depositata il 24 gennaio 2000, sarebbero state eseguite spontaneamente dal ricorrente, rendendo di conseguenza possibile l’esecuzione dei lavori previsti.

1.1. L’eccezione è fondata.

L’avvenuta realizzazione dei lavori, in seguito all’assenso prestato dal ricorrente all’ingresso nella sua proprietà degli incaricati per l’attività di riparazione della fognatura (all. 32 del Comune), determina la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito in ordine al presente ricorso, visto che nessun vantaggio potrebbe trarre il predetto ricorrente da un eventuale annullamento dell’atto impugnato.

Di conseguenza, non resta che dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Le spese possono essere compensate tra le parti, in ragione della risalenza della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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