Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 25-02-2011, n. 7414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 30 dicembre 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 5 giugno 2008 che aveva condannato D.M. alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di lesioni personali in danno della moglie D.D.E.M..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone:

a) la nullità per violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2 in relazione all’unico episodio per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna;

b) la nullità per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. non essendo stata ritualmente contestata all’imputato l’aggravante di cui all’art. 577 c.p., comma 2 e non essendo stata data una sufficiente motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), alle doglianze dell’appellante sul punto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile per un duplice ordine di motivi.

2. In primo luogo perchè il ricorrente non si discosta affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.

Il Giudice a quo ha già logicamente motivato sulla pretesa incongruenza tra l’assoluzione per l’altro reato ascritto e quello per cui al contrario è stata pronunciata condanna, evidenziando, in un caso, la prevalenza dell’insufficienza delle prove a carico rispetto alle prove contrarie e, nell’altro al contrario, la sussistenza di fondati elementi da cui trarre l’affermazione della penale responsabilità (dichiarazioni della parte lesa, certificato medico e dichiarazioni testimoniali).

3. Del pari, la pretesa mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 577 c.p., comma 2 è stata affrontata dai Giudici del merito se è vero che già in prime cure si affermava come "in conseguenza dell’assoluzione dal capo a) va esclusa l’aggravante di cui all’art. 576 c.p., comma 1 di cui al capo b) dovendosi ritenere sussistente quella di cui all’art. 577 c.p., comma 2 in ragione del rapporto di coniugio evidenziato nel capo d’imputazione" e che il Giudice di appello ha ribadito tale asserzione.

In diritto si afferma, poi, pacificamente come dati obbiettivi, come l’età oppure il rapporto di coniugio, non abbisognino di formule sacramentali ovvero dell’indicazione degli articoli di legge di riferimento per essere correttamente contestati allorquando, come nel caso di specie, l’imputato abbia potuto esplicare il proprio diritto di difesa (v. Cass. Sez. 3 3 luglio 2008 n. 32706 e Sez. 5 16 settembre 2008 n. 38588).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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