Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 8989 Prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’azione di retratto agrario (notificata il 11 giugno 1980) veniva proposta da R.A., in proprio e nella qualità di procuratore del marito Mo.Sa., nei confronti degli acquirenti (coniugi S. – M.C., per una metà indivisa, e F. e M.G. per l’altra metà indivisa) di due particelle di un fondo. In sede di riassunzione del giudizio, per morte del precedente difensore, si costituivano R.A. e Mo.Vi., quale procuratore generale di Mo.Sa..

Accogliendo la domanda, il Tribunale di Messina accertava il diritto al riscatto di Mo.Sa. rispetto alle particelle 7 e 10 e di R.A. rispetto alla stessa particella 10, quindi dichiarava l’inefficacia della compravendita e disponeva il trasferimento della proprietà della particella 7 a favore di Mo.Sa. e della particella 10, indivisamente, a Mo.Sa. e R.A..

2. La Corte di appello di Messina (sentenza 7 marzo 2005) dichiarava inammissibile l’appello proposto nei confronti della R., quale procuratore generale di Mo.Sa.. Rilevava la nullità della vocatio in ius, non essendo stato citato in appello Mo.

V., quale procuratore generale di Mo.Sa., nei cui confronti si era svolto il processo di primo grado; riteneva la non sussistenza, nei confronti dei retraenti, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario; ne riteneva la rilevabilità d’ufficio e l’insanabilità mediante l’avvenuta integrazione del contraddittorio, e relativa costituzione di Mo.Sa., il quale, nel costituirsi (senza procuratore speciale), aveva eccepito il giudicato per tardività della impugnazione nei suoi confronti.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S.M., M.F., C. e G., acquirenti, con tre motivi, esplicati da memoria.

Hanno resistito con unico controricorso R.A., Mo.Vi., quale procuratore generale di M. S., nonchè Mo.Sa..

4. Con il primo motivo gli acquirenti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello nei confronti di Mo.Sa.. Sostengono che, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale ed essendo stato rispettato il termine, concesso dal giudice, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Sa., sarebbe stato ammissibile l’appello nei confronti di questi per l’effetto conservativo dell’impugnazione, proposta tempestivamente nei confronti di uno dei litisconsorti.

Il motivo va rigettato non essendo nella specie rinvenibile una ipotesi di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale.

4.1. E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte – e gli stessi ricorrenti non lo mettono in discussione – che, nell’ipotesi di esercizio dell’azione di riscatto di fondo rustico, qualora più siano gli acquirenti del fondo, ricorre una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti, poichè l’accoglimento della domanda comporta la sostituzione di chi abbia esercitato il riscatto nella proprietà del fondo riscattato e, quindi, nell’unico diritto dominicale degli acquirenti, onde la pronunzia emessa nei soli confronti di taluni di essi sarebbe inidonea a produrre l’effetto sostitutivo che le è proprio (Cass. n. 5575 del 1997).

La Corte, invece, ha sempre affermato che, nel caso il diritto di prelazione agraria spetti ad una pluralità di soggetti ed il riscatto sia stato esercitato solo da alcuni, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri. E’ l’ipotesi di pluralità di retraenti, nella quale non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, tenuto presente che il mancato esercizio del riscatto da parte di tutti gli aventi diritto, lungi dal rendere inutiìiter data la sentenza richiesta dagli altri, permette a questi di beneficiare di una estensione maggiore di terreno (si v. la decisione del 1997, suddetta, seppure per differenza rispetto alla contrapposta posizione degli acquirenti).

In particolare, si è escluso il litisconsorzio necessario, con pronunce risalenti nel tempo, che in questa sede vanno confermate, specificamente rispetto a pluralità di affittuari retraenti, L. n. 590 del 1965, ex art. 8 (ma il discorso non muta nel caso di pluralità di confinanti L. n. 817 del 1971, ex art. 7 rilevante nella specie). Il litisconsorzio necessario è stato escluso perchè l’azione può essere proposta o proseguita da uno soltanto dei retraenti, in quanto l’accertamento in essa contenuto è utilmente compiuto nei confronti del singolo contitolare del diritto di riscatto, che ne chieda il riconoscimento in suo favore, senza trovare ostacolo nella norma della suddetta L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 9, secondo cui, nel caso di vendita di fondo coltivato da più affittuari, il riscatto va esercitato congiuntamente (salvo rinunzia da parte di alcuno di costoro), giacche la questione del litisconsorzio non riguarda l’esercizio del diritto di riscatto, ma il riconoscimento giudiziale degli effetti derivanti da detto esercizio (Cass. n. 4672 del 1981; Cass. n. 5551 del 1989).

Pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte, va escluso il litisconsorzio necessario sostanziale.

4.2. I ricorrenti sostengono che, nella specie, sussisterebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario di tipo processuale; la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione sarebbe imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, dal quale discenderebbe l’inscindibilità o dipendenza delle cause in appello.

Va rilevato che il ricorso, da parte della giurisprudenza, all’istituto del litisconsorzio necessario processuale non ha mai significato – con l’esclusione della chiamata iussu iudicis, ai sensi dell’art. 107 c.p.c. (Cass. n. 3717 del 2010) – il superamento del dato essenziale costituito dal nesso della inscindibilità o dipendenza delle cause, atteso che il fine è sempre quello di evitare, anche nelle ipotesi in cui non sussiste il carattere sostanziale del litisconsorzio, possibili contrasti di giudicati (Cass. n. 298 del 2011, Cass. n. 1535 del 2010, Cass. n. 27437 del 2008).

Nel nostro caso, la decisione di primo grado, passata in giudicato nei confronti di Mo.Sa. – per non essere stato tempestivamente appellata nei suoi confronti, risultando non utile la successiva integrazione del contraddittorio – non sarebbe inutiliter data perchè, anche nella astratta ipotesi di non accoglimento dell’azione di riscatto esercitata dalla R., rispetto alla particella 10 (per la quale hanno agito entrambi, essendo entrambi confinanti con un fondo in comproprietà), il diritto risulterebbe utilmente accertato nei confronti del Mo.. D’altra parte, la Corte ha di recente affermato che "Nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e quello di riscatto non spettano alla collettività dei comproprietari impersonalmente, ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, con la conseguenza che il mancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietari non incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato, configurandosi nell’inazione degli altri comproprietari una rinuncia al diritto stesso" Cass. n. 2049 del 2010).

Pertanto, nella specie, non sussiste neanche una ipotesi di litisconsorzio processuale, non ricorrendo inscindibilità o dipendenza di cause.

4.3. In conclusione, il motivo di ricorso va rigettato sulla base del seguente principio di diritto: "Nell’ipotesi in cui più soggetti siano titolari del diritto di prelazione di un fondo rustico (sia essendo insediati sul fondo alienato, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8; sia essendo confinanti, ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7), qualora il riscatto sia stato esercitato solo da alcuni, non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale nei confronti degli altri, essendo la sentenza utiliter data nei confronti del singolo contitolare del diritto; specularmente, qualora il riscatto sia stato esercitato da tutti, non sussiste litisconsorzio necessario processuale nel grado di appello, mancando il nesso di inscindibilità o dipendenza tra le cause, atteso che, potendo il diritto essere accertato nei confronti anche di uno solo dei contitolari, non sussiste il rischio del contrasto di giudicati". 5. Con il secondo motivo, si deduce, la violazione delle norme di legge che prevedono le condizioni per il diritto al riscatto, al fine di sostenere la non sussistenza delle stesse nei confronti di Mo.Sa.; oltre che, il vizio della sentenza sotto il profilo motivazionale, sempre in riferimento al Mo..

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di non poter prendere in considerazione i motivi di appello concernenti il riscatto chiesto da Mo.Sa., essendo l’appello inammissibile nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

6. Con il terzo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato come nuova, rispetto ai motivi di appello, la richiesta (nelle note di replica alla comparsa conclusionale) di rinnovo della consulenza tecnica; ctu chiesta al fine di accertare la natura industriale dei fondi (già al momento della vendita). Si sostiene che il giudice avrebbe dovuto ammetterla, atteso che i requisiti previsti dalla L. n. 590 del 1965, art. 8 costituiscono, secondo la giurisprudenza, condizioni dell’azione rilevabili d’ufficio; mentre, le contestazioni, non configurando eccezioni in senso proprio, ma mere deduzioni difensive afferenti ad un elemento costitutivo del diritto azionato, non subiscono preclusioni per intempestività. 6.1. Indipendentemente dal profilo di critica proposto dai ricorrenti, relativo al rilievo d’ufficio della mancanza delle condizioni dell’azione di riscatto, la decisione del giudice, che non ha accolto la richiesta della parte di rinnovo della c.t.u. per accertare la natura industriale del fondo, è conforme a diritto per un ragione logicamente precedente.

E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte che la consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l’inerzia delle parti stesse (Cass. n. 5607 del 1986). Mentre, può, eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo qualora sia stata disposta per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito (Cass. n. 11332 del 2003).

Nella specie, per esplicita ammissione del ricorrente, la consulenza tecnica avrebbe dovuto svolgere la funzione, diversa, di acquisizione di documentazione per accertare la natura (agraria o diversa) del fondo al momento della vendita. Peraltro, trattandosi di giudizio cui non è applicabile la riforma processuale introdotta con la L. n. 353 del 1990, tale documentazione avrebbe potuto essere pacificamente prodotta dalla parte interessata in appello, ai sensi dell’art 345 c.p.c..

Conseguentemente, l’ammissione della ctu per porre rimedio all’inerzia della parte nell’utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso, avrebbe comportato, contemporaneamente, lo snaturamento dell’istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall’art. 111 Cost..

Il motivo va, pertanto, rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: "La consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l’inerzia delle parti; la stessa, può, eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito. Qualora, come nella specie, la consulenza sia richiesta per acquisire documentazione, che la parte avrebbe potuto produrre, l’ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall’art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata".

In tal senso è corretta, ex art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna S.M., M. F., C. e G., in solido, al pagamento, in favore di R.A. e Mo.Sa., delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *