LEGGE 1 ottobre 2012, n. 178 19/10/2012 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 244 del 18-10-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come
definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attivita’ di scavo»;
b) all’articolo 91 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva l’idoneita’ tecnico-professionale in relazione
al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita’ di scavo nei cantieri e’ eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e’ collocato il
cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104,
comma 4-bis. L’attivita’ di bonifica preventiva e sistematica e’
svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorita’ militare
competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e della
tipologia dei terreni interessati, nonche’ mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute»;
c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui
all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita’ di scavo,»;
d) all’articolo 104 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del comma
2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacita’
tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l’espletamento delle attivita’ relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito
presso il Ministero della difesa. L’idoneita’ dell’impresa e’
verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a
scadenze biennali»;
e) all’allegato XI, dopo il punto 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita’ di scavo»;
f) all’allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e’ inserita
la seguente:
«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita’ di
scavo».
2. L’albo di cui al comma 4-bis dell’articolo 104 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d),
del presente articolo, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta
formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi
Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali,
dell’interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneita’
delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonche’ per
le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di
esperti di cui al periodo precedente non e’ corrisposto alcun
emolumento, indennita’ o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia
decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino
a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in
vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire
l’attivita’ le imprese gia’ operanti ai sensi delle medesime
disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3222):
Presentato dall’on. Moffa il 16 febbraio 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari
sociali), in sede referente, l’8 marzo 2010 con pareri delle
Commissioni I, IV, V, VIII, X e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII , in sede referente,
l’11, 27 maggio; 1° luglio; 9, 23 e 30 novembre 2010; 16 maggio 2011.
Esaminato in Aula il 6 settembre 2011 ed approvato, in un Testo
Unificato con l’atto n. 3481 (on. Farina Coscioni ed altri) il 7
settembre 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2892):
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede referente, il 15
settembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 27
settembre; 11, 12 e 19 ottobre 2011; 17 aprile 2012.
Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed approvato il 12 settembre
2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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