DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2012 Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per gli anni…

…scolastici 2013/2014 e 2014/2015

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 247 del 22-10-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», in particolare l’art. 1, comma 523, il quale
nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il
comparto scuola;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in
tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che esclude il
comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in
assenza di disposizioni normative diverse, l’inapplicabilita’ al
medesimo comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di
legge richiamate, fermo restando l’assoggettamento alla specifica
disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno
corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita’ e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
perseguiti;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l’art. 9 che
reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego
pubblico;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito,
con modificazioni, in legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in
particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il
reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le
determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 che subordina l’avvio delle procedure concorsuali per
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle 200 unita’, all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, con il quale e’ stata
definita, tra l’altro, la programmazione triennale per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente ed educativo per gli anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita’ di personale docente ed educativo, previa
verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, della concreta fattibilita’ del piano nel rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazione che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 4
giugno 2012, n. AOODGPER.4259, concernente la richiesta di
autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 11.892 posti di
docenti e personale educativo, di cui n.7.488 unita’ riferite
all’anno scolastico 2013/2014 e n.4.404 unita’ riferite all’anno
scolastico 2014/2015;
Viste le successive comunicazioni del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, Direzione generale per il Personale
scolastico, pervenute per posta elettronica il 31 luglio 2012, con le
quali, tra l’altro, si definisce in n. 11.542 unita’ il contingente
di docenti ed educatori per i quali si richiede l’autorizzazione a
bandire le sopra esposte procedure concorsuali;
Ritenuto di poter autorizzare l’avvio delle suddette procedure di
reclutamento in favore del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del citato comma 4,
dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per gli anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015, le procedure di reclutamento di
11.542 docenti e personale educativo.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere avviate tenendo conto dell’effettiva e
concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole
posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 271

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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