Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 25-02-2011, n. 7226 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.S. chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione a demolire emesso in esecuzione dell’ordine di demolizione disposto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, con sentenza n. 330/08 dell’8 febbraio 2008, irrevocabile il 25 marzo 2008.

In particolare deduceva che era venuto meno il rapporto col bene per effetto della risoluzione, alla scadenza, del contratto di locazione del terreno sul quale insisteva l’opera abusiva.

2. Il tribunale di Napoli con ordinanza del 22 febbraio 2010 rigettava l’istanza. Osservava che il g.i.p. presso il medesimo Tribunale di Napoli aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., al C. la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa per aver realizzato un manufatto di mq. 100, oltre che per aver violato i sigilli apposti in sede di esecuzione del sequestro al fine di proseguire le opere, ordinando la sospensione condizionale della pena e, contestualmente, disponendo la demolizione dell’immobile in sequestro.

Riteneva poi il tribunale, quanto alle modalità di esecuzione delle sentenze di condanna recanti l’ordine di demolizione di opere abusive, che dovessero distinguersi due fasi: la prima, necessaria, prende avvio dalla diffida rivolta dal P.M. al condannato di demolire l’opera abusiva; se il condannato non adempie all’ingiunzione o non vi ottempera completamente, si apre una seconda fase, eventuale, che vede il P.M. rivolgersi al giudice dell’esecuzione per la fissazione delle modalità e delle prescrizioni, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p..

Secondo il tribunale, nella specie, si versava nella prima fase del procedimento, perchè il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione a demolire data dal P.M. e non già di revocare ovvero di sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione.

La circostanza addotta dalla difesa, relativa alla perdita di disponibilità del bene da parte del C., non atteneva – secondo il tribunale – al titolo nè tanto meno alle modalità esecutive, trattandosi di ingiunzione emessa in esecuzione di un ordine di esecuzione legittimamente dato in sede di condanna.

Nè poteva accogliersi all’ulteriore argomentazione difensiva, fondata sull’ipotetica pendenza della pratica di condono presentata dal proprietario dell’area;

l’adozione di atti amministrativi incompatibili con la demolizione dell’opera potrebbero giustificare una revoca ovvero la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, non già l’annullamento dell’ingiunzione a demolire.

3. Avverso questa pronuncia il C. propone ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato anche da successiva memoria.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha dedotto l’impossibilità ad adempiere l’ordine di demolizione per non avere più egli la disponibilità della costruzione abusiva avendo riconsegnato al legittimo proprietario il terreno, condotto in locazione, sul quale insisteva il manufatto abusivamente realizzato.

2. Questa censura non ha pregio perchè ciò che rileva è la legittimità dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, ordine che ha come destinatario l’autore dell’opera stessa e la cui esecuzione non è preclusa dalla cessione o vendita dello stesso a terzi, nè dalla perdita della disponibilità in ragione, come nella specie, della retrocessione dell’area di sedime dell’opera.

In generale questa Corte (Cass., sez. 3^, 21 ottobre 2009 – 11 dicembre 2009, n. 47281) ha precisato che l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass., sez. 3^, 20 giugno 2007 – 25 settembre 2007, n. 35500, ha sottolineato la natura pubblicistica dell’ordine di demolizione e la sua validità erga omnes).

Pertanto – ha affermato questa Corte (Cass., sez. 3^, 29 marzo 2007 – 13 giugno 2007, n. 22853) – l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’assetto del territorio. Cfr., più recentemente, Cass., sez. 3^, 22 ottobre 2009 – 21 dicembre 2009, n. 48925, che ha precisato che l’esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall’intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando lo stesso nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio; la Corte ha anche ritenuto che tale principio è conforme alle norme CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia.

Comunque la posizione del terzo cessionario del bene è autonomamente tutelata: cfr. Cass., sez. 3^, 21 ottobre 2009 – 11 dicembre 2009, n. 47281, secondo il proprietario o comproprietario del manufatto può sempre interloquire nel procedimento di esecuzione facendo valere in tale sede le proprie eventuali eccezioni difensive; non senza considerare che il terzo acquirente dell’immobile potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Cass., sez. 3^, 29 marzo 2007 – 13 giugno 2007, n. 22853, cit.).

3. Inammissibile è poi il fugace riferimento, contenuto nel ricorso, ad un ipotetico condono dell’opera abusiva in quanto del tutto generico.

4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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