T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 460 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, aiuto corresponsabile della Divisione di pediatria, ha svolto le mansioni superiori di primario della Divisione dal 5.1.1988.

Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato e da accogliere.

Facendo riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale 9 – 23 febbraio 1989 n. 57 e 14 – 19 giugno 1990 n. 296, questo Tribunale ha costantemente affermato che al dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolga mansioni superiori per oltre 60 giorni va riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta, in virtù dell’art.29, comma 2, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 ed in applicazione diretta dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2126 del Codice civile, in presenza di un posto vacante (Cfr. C.G.A. 28 febbraio 1995 n. 30; Cons. Stato V, 24 febbraio 1995 n. 253; idem, 25 febbraio 1997 n. 186, idem, 14 aprile 1997 n. 353), o coperto da titolare la cui assenza si sia protratta per un lungo periodo, eccedente le normali ipotesi di assenza per ferie, malattia e simili (Cfr. Cons. Stato V, 3 febbraio 1992 n. 100; idem, 13 luglio 1994 n. 772; C.G.A. 26 aprile 1996 n. 81), ed, ove si tratti di un aiuto che esplichi le mansioni del primario, pure prescindendo da un formale atto di assegnazione (Cfr. Cons. Stato, V, 7 febbraio 2000, n. 668).

Secondo tale impostazione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, lo svolgimento di mansioni superiori oltre il detto limite temporale comporta per l’interessato il diritto a conseguire dal sessantunesimo giorno la retribuzione corrispondente alle mansioni stesse (Cfr. Cons. Stato, V, 3 febbraio 1992 n. 100; idem 11 settembre 2000, n. 4805; Tar Catania Sez. I^, 1 ottobre 1996 n. 1725).

Ebbene dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente ha svolto le mansioni di primario, su posto vacante, per cui all’interessato deve riconoscersi il diritto a conseguire la maggiore retribuzione per le mansioni superiori svolte.

Pertanto vanno annullati i provvedimenti della CPC impugnati e la Usl intimata va condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive (Cfr. Cons. Stato. A.P. 15 giugno1998 n.3; T.A.R. Lazio, Sez. 1, 29 maggio 1996 n.871), detraendo i primi sessanta giorni di ogni anno solare in quanto, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979 e dell’art. 121 del D.P.R. 384/90 citato, la copertura interinale per tali periodi di un posto vacante di livello superiore non dà diritto a variazioni del trattamento economico (Cfr. Cons. Stato, V, 2 febbraio 1995 n. 185; idem, 7 ottobre 1994 n. 1150; idem, 14 marzo 1994 n. 173; idem, 13 gennaio 1994 n. 7).

Sulle relative differenze stipendiali vanno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla maturazione mensile dei singoli ratei di stipendio sino all’effettivo soddisfo.

Ciò in quanto, per giurisprudenza pacifica, sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti tardivamente corrisposti l’incidenza della svalutazione e degli interessi sulla sorte capitale dev’essere calcolata "de jure", indipendentemente dalle cause del ritardato pagamento, che sono del tutto irrilevanti (Cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 1988 n. 887; idem, IV, 13 gennaio 1992 n. 41; Tar Catania, Sez. III, 3 aprile 1993 n. 186).

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire il trattamento economico per le mansioni superiori svolte, nei limiti temporali e nei modi di cui in motivazione;

condanna la Usl intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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