T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 442 Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, tra l’altro, esponeva:

1) di essere dipendente della provincia regionale di Siracusa e di aver partecipato al concorso pubblico per titoli per la copertura di tre posti di direttore di divisione;

2) che in tale concorso erano stati riconosciuti idonei con maggior punteggio la dott.ssa G. e il dott. M.;

3) che avverso gli atti della procedura ora citata aveva proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia, sezione di Catania;

4) di aver notificato in data 23 aprile 1999 ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia contro la provincia regionale di Siracusa e nei confronti della dott.ssa G. e del dott. M.;

5) che il controinteressato, dott. M., aveva proposto opposizione affinché il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente proponeva atto di costituzione ex articolo 10 D. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199 chiedendo l’annullamento in sede giurisdizionale degli atti in epigrafe indicati.

Si costituiva la controinteressata, Dott.ssa Rosaria G., mentre rimaneva contumace la provincia di Siracusa.

All’udienza pubblica del 26 gennaio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

Occorre preliminarmente valutare l’ammissibilità del ricorso.

Come è noto, ai sensi dell’articolo 10 D. P. R. 1199/1971, i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

In una recente decisione il Consiglio di Stato ha affermato che:"… Il passaggio alla fase giurisdizionale… si attua attraverso le seguenti tappe:

a) la notifica dell’atto di opposizione;

b) la notifica dell’atto con cui il ricorrente straordinario dichiara di insistere nel ricorso, davanti al TAR;

c) il deposito, presso la segreteria del tribunale competente, dell’atto notificato dal ricorrente.

26. Il primo atto non sembra assumere ancora connotati tipicamente processuali e giurisdizionali, ma costituisce l’ultimo segmento della fase di svolgimento del procedimento di trattazione del ricorso straordinario. Infatti, una volta intervenuta l’opposizione, potrebbe accadere che l’originario ricorrente ometta di insistere nella propria volontà di impugnazione. In tal caso, l’opposizione determinerebbe la sola conseguenza di rendere improcedibile il ricorso straordinario, senza provocare alcuna pronuncia del giudice amministrativo.

27. Il secondo atto (la notifica) presenta invece, natura processuale, perché ha lo scopo di trasferire davanti al giudice l’intera controversia. Non vale obiettare che, tuttavia, l’atto di "insistenza", pur notificato, potrebbe non essere depositato e, quindi, potrebbe sfuggire, di fatto, alla valutazione del giudice.

28. Al riguardo, è sufficiente osservare che l’eventualità del mancato deposito del ricorso ritualmente notificato è verificabile, normalmente, anche nell’ordinario processo giurisdizionale. Ma nessuno dubita della natura processuale del ricorso, anche se solo notificato e non depositato. Del resto, per quanto interessa in questa sede, l’inconveniente pratico derivante dalla incertezza causata da un’opposizione seguita da un atto non depositato potrebbe essere agevolmente superato mediante il deposito dell’atto ad iniziativa delle altre parti, finalizzato alla pronuncia di inammissibilità del ricorso giurisdizionale, oppure dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso straordinario, per il solo fatto dell’intervenuta opposizione…" (Cons. St., 24 luglio 2007 n. 4136).

Venendo al caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso emerge che, nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia instaurato dall’odierno ricorrente, il controinteressato, dott. M., ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 10 prima citato chiedendo che il ricorso venisse trasferito dalla sede amministrativa alla competente sede giurisdizionale (si veda allegato 3 al ricorso introduttivo).

Secondo quanto riferito in ricorso, l’opposizione ex articolo 10 sarebbe stata notificata all’odierno ricorrente in data 14 maggio 1999 (si veda pagina 2 del ricorso introduttivo) e conseguentemente l’interessato avrebbe dovuto depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio e contemporaneamente darne avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati.

Poiché nel caso di specie risulta solo il deposito presso la segreteria del TAR dell’atto di costituzione in giudizio mentre non risulta né la notifica all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato né al controinteressato, dott. M., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tale conclusione peraltro appare in linea con la giurisprudenza amministrativa più recente che ha affermato:" In caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento degli atti di una gara di appalto, seguito dell’opposizione, ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, della P.A., il termine previsto nel primo comma dell’art. 10 cit. per la notifica e il deposito dell’atto di costituzione da parte del soggetto che aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della repubblica è di sessanta giorni" (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 30 gennaio 2008, n. 199); "Ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, a seguito di opposizione del controinteressato, deve essere eseguita, a pena d’improcedibilità, dal ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’anzidetta opposizione, mediante deposito nella segreteria del tribunale amministrativo regionale competente di un atto di costituzione in giudizio, da notificare all’amministrazione e al controinteressato" (Consiglio Stato, sez. IV, 21 luglio 1997, n. 725).

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese nei confronti della controinteressata costituitasi in giudizio, mentre nessuna statuizione sulle spese di giudizio deve essere assunta con riferimento all’amministrazione e all’altro controinteressato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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