T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 25-02-2011, n. 56 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia del Demanio ha esperito una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata dell’immobile, sito in Perugia, denominato "Palazzo degli Uffici Finanziari".

Anche la società ricorrente, che ha svolto il servizio negli ultimi anni, era stata invitata a partecipare con lettera in data 30 marzo 2010.

Il predetto invito è stato però revocato con nota in data 9 aprile 2010, ritenendosi venuto meno il requisito della "affidabilità professionale"; ciò, in considerazione di quanto comunicato all’Agenzia, ai sensi dell’articolo 36 della legge 300/1970, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia (cfr. note in data 11 novembre 2009 e 21 dicembre 2009) circa pretese irregolarità della ricorrente in ordine agli obblighi contrattuali nei confronti del personale dipendente.

2. La ricorrente ha impugnato la revoca dell’invito (conformemente a quanto indicato nel provvedimento) dinanzi al T.A.R. del Lazio.

Il giudizio, a seguito di adesione al regolamento di competenza proposto dall’Agenzia del Demanio, è proseguito (previa notifica di un "ricorso in riassunzione") presso questo T.A.R.

2.1. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvio procedimentale, e di non aver potuto presentare chiarimenti per evitare la revoca, in violazione degli articoli 7 e 10 della legge 241/1990.

2.2. Sostiene poi che vi sia stata falsa applicazione dell’articolo 36 della legge 300/1970 e dell’articolo 38, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, non avendo l’Agenzia valutato la sussistenza dei presupposti (accertamento dell’infrazione, gravità dell’infrazione, provenienza della segnalazione dall’Osservatorio dei contratti pubblici) richiesti da detta ultima disposizione.

3. L’Agenzia del Demanio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso introduttivo ad alcun controinteressato; ciò, anche sottolineando la tardività dell’intimazione effettuata mediante notificazione dell’atto di riassunzione, in quanto: a) si tratta di atto non necessario al trasferimento della cognizione del ricorso al giudice competente, pertanto inidoneo alla rimessione nel termine; b) il concorrente intimato è stato escluso dalla gara per irregolarità della documentazione.

L’eccezione non può essere condivisa, in quanto l’impugnazione riguarda un atto avente l’effetto sostanziale di escludere la ricorrente, prima che sia conclusa la gara ed in un momento in cui non erano nemmeno noti i nomi dei partecipanti, e quindi rispetto ad essa non sono ravvisabili controinteressati in senso tecnico.

4. L’Agenzia ha anche eccepito, in via subordinata (per l’ipotesi, cioè, che la notificazione al concorrente escluso sia sufficiente a superare la predetta eccezione), l’improcedibilità del giudizio fino a che non venga effettuata la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali hanno partecipato alla gara, ed in particolare dell’impresa che l’ha vinta; la gara informale, infatti, era stata aggiudicata alla C. S.r.l. già in data 26 aprile 2010, vale a dire prima della proposizione del ricorso introduttivo.

Il Collegio rileva come detta ultima circostanza, prima ancora che evidenziare la necessità di un’integrazione del contraddittorio, sia tale da determinare, in via definitiva, l’improcedibilità del giudizio.

Infatti, è principio generale che, in seno ai procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento di esclusione deve estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quali – nei procedimenti preordinati all’assegnazione di contratti di appalto – l’aggiudicazione definitiva, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione. Fermo restando, quindi, l’onere di impugnazione immediata dell’esclusione – quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo – rimane altresì fermo l’onere del concorrente escluso di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale avviato con la pubblicazione dell’avviso pubblico, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale (cfr., recenti, T.A.R. Puglia, Bari, III, 27 ottobre 2010, n. 3837; TAR Lazio, Roma, III, 21 ottobre 2010, n. 32947; Latina, II, 6 ottobre 2010, n. 1651).

Ma l’aggiudicazione, resa nota attraverso le memorie dell’Agenzia fin dal luglio 2010, non risulta impugnata dalla ricorrente.

5. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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