Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-04-2011, n. 8921 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di L’Aquila, confermando la sentenza del primo giudice, ha riconosciuto a V.L., ex dipendente dell’Inps collocato in quiescenza dal 31 marzo 1998, il diritto alla liquidazione della pensione integrativa, tenendo conto anche dell’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, da lui percepita.

La Corte ha ritenuto trattarsi di compenso non occasionale la cui esclusione dalla base di calcolo, come previsto dall’art. 2120 c.c., comma 2, avrebbe potuto essere, ma non era stata, sancita dal contratto collettivo.

L’Inps chiede la cassazione della sentenza con ricorso per due motivi.

Il V. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, corredato da quesito ex art. 366 bis c.p.c., previa denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt 112, 342 e 434 c.p.c., vizio di motivazione nonchè violazione dell’art. 37 c.p.c. il ricorrente si duole che il giudice di appello, senza peraltro neppure espressamente pronunziarsi sullo specifico motivo di censura svolto contro la decisione di primo grado, abbia ritenuto la propria giurisdizione pur trattandosi di rapporto di lavoro conclusosi prima del 30 giugno 1998.

Il motivo è fondato.

La circostanza, pacifica, che il V. sia stato collocato in quiescenza il 31 marzo 1998 consente di applicare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17,) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data (Cass. Sez. Un. 8316/2010, che in un caso nel quale un dipendente comunale il cui rapporto era cessato nel 1982, aveva contestato la rideterminazione del trattamento pensionistico operato dall’ente nel 2003 ha cassato la sentenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, entrambe affermative della giurisdizione del giudice ordinario, negando la rilevanza del momento di nascita della questione, ai fini del collegamento temporale con la giurisdizione, trattandosi di rapporto lavorativo esaurito in epoca antecedente al discrimine temporale rilevante per il riparto di giurisdizione; conf. Sez. Un., 18049/2010, che ha ritenuto che la domanda di un dipendente di una ferrovia in concessione diretta alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del T.F.R. restasse devoluta al giudice amministrativo poichè il rapporto era cessato in data 1 aprile 1998, senza che assumesse rilievo la circostanza che l’inadempimento del datore di lavoro, nella specie la Gestione Commissariale, fosse successivo al 30 giugno 1998).

L’accoglimento del primo motivo implica assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la pensione integrativa erogata dall’INPS ( L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 14; artt. 5, 27 e 38 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS) unitamente a vizio di motivazione.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

Il resistente deve esser condannato alle spese.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi a detto giudice; condanna la parte resistente alle spese in Euro 200 per esborsi, oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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