Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-11-2010) 25-02-2011, n. 7214 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 22.10.2009, confermava la sentenza 14.11.2008 del Tribunale monocratico di Lagonegro, che aveva affermato la responsabilità penale di C. F. in ordine ai reati di cui:

– alla L. n. 152 del 1999, artt. 45 e 59 (per avere – in qualità di rappresentante legale della s.p.a. "Medio Agri", affidataria della gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Arcangelo, di proprietà della locale Comunità montana – effettuato, senza autorizzazione, lo scarico del percolato prodotto in detto impianto nel corso d’acqua denominato "Fiumarella", all’interno del Parco nazionale del Pollino – acc. in (OMISSIS));

– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere effettuato l’attività di scarico anzidetta, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva (condizionalmente sospesa) di mesi quattro di arresto ed Euro 22.500,00 di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del C., il quale ha eccepito:

– violazione dell’art. 521 c.p.p., poichè all’imputato era stato originariamente contestato lo sversamento di "percolato" mentre la condanna ha riguardato lo scolo di "acque reflue", in una situazione in cui, a fronte di liquami provenienti dall’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti, non sarebbero identificabili acque reflue industriali nè urbane;

– la mancanza di prova certa che i reflui inquinanti provenissero dall’impianto di trattamento e di smaltimento di rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Arcangelo e la incongruità del diniego della richiesta rinnovazione del dibattimento, che avrebbe consentito di fare chiarezza sul punto;

– la incongrua individuazione della responsabilità dell’imputato, collegata esclusivamente alla sua qualità di responsabile legale della società affidataria dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, non tenendo conto in tal modo dell’esistenza, nella compagine societaria, di organi tecnici preposti a specifici compiti connessi alle varie fasi dello smaltimento; — l’insussistenza del reato paesaggistico, non potendo configurarsi l’effettuazione di alcun "lavoro" che abbia coinvolto beni protetti e non essendo stato specificato "di quali beni paesaggistici si tratterebbe".

Lo stesso difensore, poi, con memoria del 27.10.2010, ha articolato "motivi nuovi", prospettando che:

– dopo la sentenza di primo grado sono stati rinviati a giudizio, per i medesimi fatti, il dirigente responsabile dell’ufficio tecnico della s.p.a. "Medio Agri" ed il responsabile tecnico dell’impianto sito nel Comune di Sant’Arcangelo: vertendosi, pertanto, in tema di "connessione" per la contestata cooperazione colposa con il C., il presente processo non potrebbe essere deciso separatamente da quello di nuova instaurazione;

– non potrebbe ravvisarsi alcuna responsabilità del titolare della società di gestione di un impianto di smaltimento dei rifiuti nell’ipotesi (corrispondente a quella in esame) in cui esiste l’obbligo giuridico di affidare la cura dell’organizzazione tecnica dell’impianto ad un altro soggetto professionale, le cui competenze esclusive sono stabilite coattivamente e dettagliatamente dalla legge;

– incongruamente non sarebbe stato accertato se, tenuto conto della suddivisione delle competenze nella gestione della discarica, "vi sia stato il rispetto delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione regionale";

– non sarebbero state valutate le prescrizioni prese, all’interno della discarica, per l’efficiente raccolta del percolato.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

1. Va affermata, anzitutto, la correttezza dell’inquadramento giuridico della vicenda operato dai giudici del merito ed in particolare la esattezza dell’applicazione, nella specie, della normativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e non di quella dettata in materia di rifiuti.

I fatti (accertati il (OMISSIS)) sono antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e D.Lgs. n. 22 del 1977, art. 8, comma 1, lett. e), all’epoca vigente (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. b), n. 1 e succ. modif.), già escludeva dal novero dei rifiuti le acque di scarico, ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido.

I "rifiuti allo stato liquido" sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, non convogliandoli cioè in via diretta in corpi idrici ricettori, bensì avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto (vedi Cass., sez. 3, 4.5.2005, n. 20679).

Alla stregua del principio generale – secondo il quale è l’interruzione del nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore a ricondurre la gestione delle acque reflue medesime nell’ambito dei rifiuti – va individuata la disciplina del "percolato", che il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, lett. m), (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) definisce quale "liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi".

Il "percolato", dunque, ben può assumere la connotazione di "rifiuto" (come è confermato dall’attuale previsione dell’Allegato D) alla parte 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006: punti 19 07,19 07 02 e 19 07 03) ma ciò soltanto allorquando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente "di processo" direttamente smaltita in un corpo idrico ricettore.

Nella specie, invece, non si adduce in ricorso l’insussistenza di un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo idrico ricettore.

2. Non si ravvisa, inoltre, alcun elemento che possa dare consistenza alla denunciata violazione dell’art. 521 c.p.p..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale.

La verifica dell’osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all’imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicchè deve escludersene la violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di compiuta difesa.

Le Sezioni Unite – con la sentenza n. 16 del 22.10.1996, ric. Di Francesco – hanno affermato, in particolare, che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione" e "… vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione".

Nella vicenda in esame, i contenuti essenziali dell’addebito risultano riferiti, nel capo di imputazione, alla effettuazione dello scarico, nel corso d’acqua denominato "Fiumarella", del percolato prodotto nell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Arcangelo ed in relazione a tale condotta illecita l’imputato ha avuto piena possibilità di difendersi ed è stato condannato previa corretta qualificazione di quel percolato quale acqua di scarico non domestica e senza alcuna immutazione dell’addebito.

La qualificazione è corretta, perchè le "acque reflue domestiche" sono quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"; mentre la nozione di "acque reflue industriali" ricomprende "qualsiasi tipo di scarico di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". 3. Quanto alla riconducibilità, in punto di fatto, dei reflui inquinanti all’impianto di smaltimento "de qua", i giudici del merito hanno dato puntualmente conto degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, i quali, risalendo il torrente "Fiumarella", ebbero a ripercorrere a ritroso il deflusso delle chiazze nerastre notate sulla superficie delle acque dell’invaso della diga di Monte Cotugno fino ad individuarne la fonte originaria costituita dal pozzetto di scarico delle acque piovane posto all’uscita dell’impianto, ove già erano visibili altre analoghe macchie di colore nerastro.

La difesa prospetta genericamente la possibilità di provenienza di sostanze inquinanti da altre fonti, ma le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una possibile diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Deve altresì rilevarsi che, con i motivi di appello, era stata richiesta, ex art. 603 c.p.p., la rinnovazione parziale del dibattimento per l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio rivolta ad accertare la presunta pericolosità del percolato e tale richiesta deve ritenersi legittimamente respinta, esulando dall’impostazione dell’impianto accusatorio.

4. Il Collegio ritiene – conformandosi all’orientamento di carattere generale espresso, in tema di reati ambientali, dalla giurisprudenza costante di questa Corte (vedi ad esempio Cass., sez. 3: 8.5.2009, a 19332, Soria; 3.3.2009, n. 9497, Martinengo; 26.11.2001, Spada) – di dovere affermare il principio secondo il quale il legale rappresentante di una società esercente un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani è tenuto, quale destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali in materia di tutela dell’ambientale, nonchè a richiedere tutte le prescritte autorizzazioni.

Tale soggetto, inoltre, non può essere esonerato dalla responsabilità personale a causa dell’eventuale responsabilità concorrente di colui che in concreto gestisce l’impianto, tenuto conto che il legale rappresentante dell’ente imprenditore risponde pur sempre a titolo di colpa per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno da inquinamento (vedi Cass., sez. 3, 10.5.2005, n. 20512).

5. L’affermata sussistenza del reato paesaggistico risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di tutela delle zone paesistiche, configura il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, qualunque modificazione dell’assetto del territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso interventi di qualsiasi genere, in quanto con le disposizioni a tutela del paesaggio si è inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da parte della pubblica Amministrazione dell’impatto sul paesaggio di ogni tipo di attività intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.

Nella specie, l’esistenza del vincolo paesaggistico non può porsi in dubbio allorchè si consideri che l’attività incriminata si è svolta all’interno del Parco nazionale del Pollino (area tutelata ex lege già ai sensi della L. n. 431 del 1985 ed attualmente a norma del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1, lett. f)) ed i giudici del merito (pure a fronte di un reato formale e di pericolo) hanno accertato una effettiva compromissione dei valori del paesaggio indotta dall’insudiciamento evidente delle acque di un torrente e dell’invaso di una diga.

6. Manifestamente infondata, infine, è la richiesta di "attuazione della disciplina di legge sulla competenza per connessione", svolta con i "motivi nuovi" depositati dal difensore, in quanto la riunione di processi è prevista dall’art. 17 c.p.p., nei casi di connessione di cui all’art. 12 c.p.p., soltanto per procedimenti pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice e quando non derivi un ritardo nella definizione degli stessi.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti 607,615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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