Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1270 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A. C. V. partecipava alla competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Taranto, candidandosi alla carica di Consigliere provinciale nella lista "Sviluppo del TerritorioT. presidente" che sosteneva, unitamente alle liste Lega d’azione meridionale, Unione di centro, Io Sud, Partito pensionati e Fiamma tricolore, il candidato presidente G.T..

Dopo il primo turno di votazioni erano ammessi al ballottaggio i due candidati a Presidente della Provincia che avevano ottenuto il maggior numero di voti (D.R. e G.F.); il gruppo di liste che aveva sostenuto il candidato Presidente G.T. si dissolveva ed una parte delle liste si apparentava con il candidato Presidente D.R., precisamente, le liste Lega d’azione meridionale e Fiamma tricolore, e altra parte, precisamente, la lista del ricorrente, "Sviluppo del TerritorioT. presidente" e le liste Unione di centro, Io Sud e Partito pensionati, confluiva nel raggruppamento che sosteneva il candidato G.F., che otteneva la maggioranza dei voti al secondo turno ed era pertanto eletto.

In sede di ripartizione dei seggi spettanti ai gruppi di candidati collegati al Presidente eletto, il seggio spettante alla lista "Sviluppo del TerritorioT. presidente" era attribuito al candidato Presidente non ammesso al ballottaggio G.T. sulla base della seguente motivazione: "cede il seggio al candidato presidente non eletto e non ammesso al ballottaggio cui era collegato al primo turno" (verbale 6 luglio 2009 dell’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello di LecceSezione Staccata di Taranto).

Il verbale di proclamazione degli eletti era impugnato dal signor A. V. risultante primo dei non eletti della lista Sviluppo del Territorio T. Presidente con la maggiore cifra individuale tra i trenta candidati di consigliere di quel gruppo "Sviluppo del TerritorioT. presidente".

Con sentenza n. 2237/09, il Tar per la Puglia, sezione di Lecce, accoglieva il ricorso, assegnando il seggio attribuito alla lista "Sviluppo del territorioT. Presidente" al ricorrente A.C.R.V., in luogo del candidato Presidente G.T. (senza esaminare, quindi, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata L.S.).

Secondo il giudice di primo grado, per effetto del dissolvimento dell’originario raggruppamento, il candidato Presidente G.T. non era più garantito dalla previsione dell’art. 75, 8° comma del d.lgs. agosto 2000, n. 267 e non poteva pertanto accedere al consiglio provinciale.

Detta sentenza era impugnata in via principale da G.T. e, in via incidentale, da L.S..

Con decisione n. 6458/2010 questa Sezione del Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in appello proposto da G.T. e, in riforma della sentenza del Tar, respingeva il ricorso di primo grado.

Il giudice di appello riteneva che:

– "i motivi di ricorso di primo grado proposti dal V. erano rivolti a censurare esclusivamente la nomina a consigliere provinciale della signora Scialpi come si evince a pag. 7 e soprattutto a pag. 12 del ricorso introduttivo, mentre alcuna censura era svolta avverso la nomina del T. a consigliere provinciale";

– "il V. ha infatti sostenuto che in favore del candidato Sindaco non eletto T. doveva applicarsi il meccanismo della prededuzione, salvo verificare da quale lista facente parte dell’originario raggruppamento detrarre il seggio spettante al candidato presidente non eletto al primo turno. Tale seggio del T., secondo la difesa del V., non andava sottratto alla maggioranza e dunque alla lista Sviluppo del territorio, ma alla lista AT6 facente parte del raggruppamento che appoggiava T. al I turno e che al II turno si era apparentata con il raggruppamento di minoranza";

– "non vi è dunque alcuna censura del ricorso introduttivo del V., diretta ad introdurre ed avvalorare le tesi del Tar Puglia nella sentenza appellata ed anzi tutte le censure del V. riconoscono come insuperabile il meccanismo di prededuzione anche in caso di dissolvimento del gruppo che al primo turno appoggiava il candidato Presidente non eletto";

– "non puo" applicarsi alla fattispecie il principio iura novit curia invocato dall’appellato, che ha sostenuto che il primo giudice poteva seguire un proprio percorso logico per giungere all’annullamento della nomina del T.. Il punto dirimente nella vicenda è il fatto che manca nel ricorso in primo grado la stessa domanda di annullamento della nomina del T. in quanto tutta la prospettazione del ricorso è nel senso che il seggio andava sottratto, non al T., ma alla sola signora Scialpi";

– "né il V. può invocare le successive memorie depositate dinanzi al Tar nelle quali, in effetti, vi è stata una mutatio libelli";

– "se la decisione del Consiglio Stato, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159 richiamata per ampi passaggi dal Tar, appare pertinente ed applicabile alla fattispecie per relationem, essendosi dissolto il raggruppamento che aveva sostenuto il T. nel secondo turno di ballottaggio, le sue argomentazioni tuttavia non portano all’accoglimento del ricorso del V., ma alla sua reiezione essendo infondato il percorso logico dallo stesso svolto nel ricorso introduttivo ma soprattutto avendo omesso il ricorrente, nel petitum, di chiedere la propria nomina al posto del T.".

A. C. V. ha proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione, deducendo la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, consistente nell’omessa lettura del ricorso di primo grado, che – contrariamente a quanto sostenuto nella decisione di appello – conteneva (specie nell’epigrafe) una domanda di annullamento dell’elezione del T..

G.T. si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o respinto, mentre L.S. anche si è costituita, chiedendo la reiezione del ricorso o, comunque, la conferma della legittimità della propria elezione a consigliere provinciale.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito da una richiesta di revocazione per errore di fatto, proposta da A. V. in relazione ad una decisione di questo Consiglio di Stato, che ha riformato- per vizio di ultrapetizione – una sentenza del Tar di Lecce, che aveva annullato la nomina di G.T. a consigliere provinciale.

Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

L’errore di fatto, invocato dal V., riguarda la supposizione di una circostanza (assenza nel ricorso di primo grado di una domanda di annullamento della nomina di T. a consigliere provinciale), la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dalla stessa lettura del ricorso introduttivo, contenente fin dall’epigrafe tale domanda.

Si osserva che, a prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza dell’errore, tale fatto ha costituito un punto controverso sul quale la decisione del Consiglio di Stato ha pronunciato e non può, di conseguenza, costituire il presupposto per una domanda revocatoria.

Dai passaggi motivazionali della decisione n. 6458/2010, riportati in precedenza, emerge chiaramente come il giudice di appello si sia soffermato sulla lettura del ricorso di primo grado, escludendo la presenza di censure dirette a contestare la nomina di T. a consigliere provinciale e rilevando la sussistenza solo di motivi rivolti a censurare esclusivamente la nomina a consigliere provinciale della signora Scialpi.

Una tale motivazione è incentrata sull’interpretazione delle censure proposte in primo grado, lette come proposte esclusivamente per contestare la nomina della Scialpi, al cui posto era chiesta la proclamazione alla carica di consigliere provinciale del V..

Il giudice di appello ha dato rilevanza al contenuto dei motivi proposti in primo grado, traendo la conclusione dell’assenza di una domanda proposta nei confronti della candidato T., dimostrando – con il richiamo di specifiche pagine del ricorso introduttivo – di aver letto l’impugnativa per poi giungere alle descritte conclusioni, con cui ha chiaramente interpretato epigrafe e parte dispositiva del ricorso, inclusa la richiesta di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, alla luce delle censure formulate.

In sostanza, il giudice di appello ha pienamente valutato il ricorso di primo grado e ha poi ritenuto non proposta la menzionata domanda.

L’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice di appello con il rimedio del ricorso per revocazione, è, invece, solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente ma tende ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa abbia avuto il giudice, ostacolo derivante da una pura e semplice errata ovvero omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio a condizione però che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito, come in questo caso avvenuto, un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (Consiglio Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8041; Consiglio Stato ad. plen., 17 maggio 2010, n. 2).

Nel caso di specie, l’invocato errore di fatto coinvolge proprio l’attività valutativa del giudice di appello su un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha pronunciato ed anzi fondato per intero la propria statuizione, con conseguente inammissibilità del presente ricorso, che altrimenti costituirebbe un non consentito ulteriore grado del giudizio.

3. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità della vicenda, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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