Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-11-2010) 25-02-2011, n. 7407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8 giugno 2008 il giudice di pace di Portoferraio ha dichiarato C.P. colpevole del delitto di ingiuria, in continuazione con minaccia, ai danni di P.R., perciò condannandolo alla pena di legge.

Il convincimento del giudicante si è formato sulle deposizioni della persona offesa e della teste C.V.. Non sono stati invece assunti i testi C.N., M.G., C.S. e C.S., indicati dalla difesa: i primi tre perchè esclusi dalla lista testimoniale ed il quarto perchè non comparso.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente estende la propria impugnazione alle due ordinanze con le quali il giudice di pace ha dapprima escluso dalla lista testimoniale tre dei quattro testi indicati dalla difesa, a motivo del loro rapporto di parentela con l’imputato, e ha poi revocato l’ammissione del quarto teste a seguito della sua mancata comparizione. Di tali provvedimenti deduce la contrarietà a legge.

Col secondo motivo mette in evidenza talune contraddittorietà fra la deposizione del P. e il contenuto della querela, a sostegno del proprio assunto circa l’inattendibilità della persona offesa.

Il ricorso è fondato già nel primo motivo e merita, perciò, accoglimento.

Con ordinanze dibattimentali, la cui lacunosa motivazione è stata poi integrata nella sentenza conclusiva, il giudice di pace ha negato dapprima l’ammissione di tre testi indicati dalla difesa ( M. G., C.N. e C.S.) a motivo del loro rapporto di parentela con l’imputato; ha poi revocato l’ammissione del teste C.S., per il solo fatto che costui non fosse comparso in udienza senza giustificare alcun legittimo impedimento.

Ambedue le determinazioni assunte sono viziate da contrarietà a legge e, per la loro influenza sulla decisione, viziano a loro volta la sentenza comportandone l’annullamento.

Il rapporto di parentela fra un teste e alcuna delle parti processuali può essere, certamente, tenuto in considerazione in sede di valutazione delle dichiarazioni da lui rese, ai fini del giudizio sulla attendibilità; ma in nessun modo è consentito al giudice di escludere pregiudizialmente l’ammissione del teste per tale motivo:

alla mancanza di qualsiasi disposizione normativa che autorizzi siffatta esclusione si aggiungono, all’opposto, la specifica previsione dell’art. 196 c.p.p., comma 1 (che riconosce ad ogni persona la capacità di testimoniare) e, più in generale, il dovere del giudice di consentire il pieno dispiegamento del diritto alla difesa, che ne risulterebbe altrimenti inaccettabilmente compromesso.

Anche la revoca dell’ammissione di un teste a motivo della sua mancata comparizione si pone su un piano di violazione della legge processuale (Cass. 26 maggio 2006 n. 26775). Il comportamento renitente del testimone, che si astenga dal comparire senza giustificazione, può essere sanzionato nei modi previsti dall’art. 133 c.p.p.: mentre non ne può derivare alcuna sanzione processuale a carico della parte, salva l’ipotesi – qui neppure prospettata – di una colpevole inerzia da parte sua.

L’avere ingiustificatamente impedito, nei modi ora visti, l’assunzione dei testi a difesa si è tradotto nella violazione del diritto dell’imputato di "difendersi provando", sanzionata dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso giudice di pace di Portoferraio (in persona di altro magistrato onorario).

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito, dovendo il giudizio sulla fondatezza dell’azione penale esprimersi in esito a una completa valutazione dell’intero compendio probatorio.
P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Portoferraio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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