Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 9071 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Zafferana costruzioni di A. Grasso & C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania: C.S., R. R. e C.A. per ivi sentire condannare i convenuti al pagamento del compenso per i lavori eseguiti negli studi, nell’appartamento, nella mansarda e nella terrazza tutti siti in (OMISSIS) e nell’appartamento, sito in (OMISSIS), su incarico dei signori C.S., nonchè, della di lui moglie e figlia. Si costituiva C.S. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice e con domanda riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura che sarebbe risultata in corso di causa. Le altre convenute non si costituivano. Nel corso dell’istruttoria veniva depositata comparsa di costituzione dei successori della disciolta società Zafferana Costruzioni & C. s.n.c. e veniva prodotta copia del verbale di scioglimento e della cancellazione dalla Camera di Commercio. Il Tribunale di Catania con sentenza condannava i convenuti in solido al pagamento in favore di G. e di P. della somma di L. 26.587.860. Proponevano appello C.S., R.R.A. e C.A. nei confronti di G.A. e P. V.. Gli appellanti chiedevano la dichiarazione di nullità, invalidità ed irritualità del procedimento di primo grado e la dichiarazione di inammissibilità o privo di validità dell’intervento in giudizio di G. e P.. Si costituivano G. e P. che eccepivano l’improcedibilità dell’appello e chiedevano il rigetto del gravame e la correzione dell’errore materiale del cognome C.. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l’appello nei confronti di G. e di P. perchè soggetti privi di legittimazione a stare in giudizio; correggeva l’errore materiale relativo al cognome C.;

dichiarava che la sentenza doveva essere pronunciata esclusivamente nei confronti della società Zafferana Costruzioni di A. Grasso e & C., in favore della quale pronunciava la condanna al pagamento della somma di L. 26.587.860. La Corte territoriale osservava: a) che l’azione era stata esperita dalla società Zafferana di A. Grasso & C. e che, nonostante, il suo scioglimento e la sua cancellazione dai registri della Camera di Commercio restava pur sempre parte attrice del giudizio di primo grado; b) che avrebbe errato il Tribunale nell’emettere la sentenza nei confronti di G.A. e di P.V., piuttosto che nei confronti della società.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da: C.S., R.R.A., C.A., con ricorso affidato a cinque motivi. G.A. e P. V. hanno resistito con controricorso
Motivi della decisione

1. – C.S., R.R.A. e C.A. lamentano: a) con il primo motivo: la violazione degli artt. 110, 115, 132, 279 e 342 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 3 e 5 c.p.c.; b) Con il secondo motivo: la violazione degli artt. 112, 113 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5; c) con il terzo motivo: la violazione degli artt. 75, 100, 156, 157, 159, 161, 300, 301 e 305 c.p.c. (punto A infra); la violazione degli artt. 2310 e 2312 c.c. artt. 113 e 115 c.p.c. (punto B infra)’; la violazione degli artt. 75, 110 e 115 c.p.c. (punto C infra). Tutti in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; d) con il quarto motivo: la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata appare viziata, anche per non aver preso in considerazione i motivi di appello proposti dagli odierni ricorrenti, e) Con il quinto motivo: la violazione degli artt. 1325, 1326 e 2697 c.c., artt. 100 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (motivo di ricorso esclusivo di R.R. e C.).

1.1 – Ragioni di logica inducono ad esaminare, prima degli altri, il secondo dei motivi, con il quale C.S., R.R.A. e C.A. lamentano il fatto che la Corte di Appello di Catania avrebbe operato d’ufficio la sostituzione del soggetto creditore, senza alcuna sollecitazione delle parti.

Osservano i ricorrenti che la Corte territoriale, laddove ha affermato che in relazione a quanto prospettato dalle parti la sentenza deve essere pronunciata esclusivamente nei confronti della predetta società unica legittimata processuale quale parte attrice in favore della quale deve essere pronunciata la condanna al pagamento, non avrebbe dato spiegazione o motivazione della i sostituzione del soggetto creditore, perdippiù, individuando il soggetto creditore nella società originaria attrice ormai inesistente e, comunque, non più presente nel giudizio di appello.

1.2. – La censura merita di essere accolta per quanto di ragione. La Corte territoriale ha correttamente chiarito che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese pur avendo una funzione di pubblicità, non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ha, altresì, affermato che nel giudizio di primo grado la disciolta società Zafferana era stata sostituita, in modo non corretto, dagli unici soci G. e P. e che erroneamente il Tribunale aveva emesso la sentenza nei confronti di G. e P. costituitosi nella qualità di successori della disciolta società. Date queste premesse, non appare giustificata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui in relazione a quanto prospettato dalle parti, la sentenza doveva essere pronunciata esclusivamente nei confronti della predetta società unica legittimata processuale quale parte attrice e in favore della quale doveva essere pronunciata la condanna al pagamento della somma di L. 26.587.860. La Corte territoriale non chiarisce la ragione che dovrebbe giustificare la pronuncia della sentenza a vantaggio di un soggetto non più presente nel giudizio di appello, dato che la stessa Corte ha dichiarato per questo stesso motivo l’inammissibilità dell’appello e dato che stava pronunziando la sentenza come giudice di secondo grado e non già quale giudice di primo grado. Nè è pensabile che l’errore commesso dal Tribunale ed evidenziato dalla Corte territoriale integrasse gli estremi di un errore materiale, considerato che il Tribunale nel pronunciare la sentenza nei confronti di G. e P. aveva accolto la loro costituzione quali soci successori della disciolta società e come tale aveva ritenuta non più esistente la società originaria attrice. A sua volta, la Corte territoriale non chiarisce perchè nell’ipotesi concreta la sentenza del Tribunale emessa nei confronti di soggetti privi di legittimazione non sia da ritenere inutiliter data, nè appare comprensibile la ragione che legittimerebbe la stessa Corte a rimediare, sua sponte, l’errore commesso dal primo giudice.

3. – Ogni altra censura riportata dagli altri motivi del ricorso va ritenuta assorbita dall’accoglimento nei termini di cui si è appena detto, del secondo motivo.

In definitiva va accolto il secondo motivo del ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi: Cassa senza rinvio la sentenza impugnata: Condanna G.A. e P.V. al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 1.500,00 per onorario, Euro 450,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per diritti nonchè alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e spese generali.

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