Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2010) 25-02-2011, n. 7544 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 24/9/2009, confermava la decisione 29/9/2008 del Gup del locale Tribunale, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato L.A. e B.G. colpevoli di concorso nel reato di detenzione, a fine di spaccio, di hashish per complessivi grammi 626,008 (fatto commesso tra il (OMISSIS)) e li aveva condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva contestata al primo ed equivalenti alla recidiva contestata al secondo, a pena ritenuta rispettivamente di giustizia.

2- Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.

Il L. ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena, ritenuta eccessiva.

Il B. ha lamentato la violazione della legge processuale, per non essere stata accolta l’istanza di rinvio del dibattimento d’appello giustificata dal suo legittimo impedimento a comparirvi, e il vizio di motivazione in ordine alla pena, determinata in misura eccessiva.

Il predetto ha depositato in data 19/10/2010 motivi aggiunti, con i quali ha ribadito le proprie doglianze.

3- I ricorsi sono inammissibili.

Manifestamente infondata è la doglianza in rito del B..

La Corte di merito, con ordinanza del 24/9/2009, correttamente ha ritenuto pretestuoso l’allegato impedimento dell’imputato a comparire nell’udienza fissata per quello stesso giorno.

Era accaduto, infatti, che il processo d’appello, già fissato per il 16/7/2009, era stato rinviato, per impedimento del B., al 24 settembre successivo e di tanto era stato notificato, sin dal 17/7/2009, regolare avviso all’imputato, che, trovandosi in stato di restrizione domiciliare in Castellammare di Stabia, era stato autorizzato a raggiungere autonomamente Bologna per partecipare eventualmente alla nuova udienza. L’imputato aveva fatto pervenire alla Corte bolognese, lo stesso giorno 24/9/2009, altra istanza di rinvio, assumendo di non avere potuto raggiungere Bologna, in quanto le prescrizioni di orario impostegli per allontanarsi dalla sua abitazione non si conciliavano con gli orari dei treni che collegavano la città dove risiedeva con Bologna.

Pur a volere ammettere la corrispondenza al vero di tale assunto, è di tutta evidenza che lo stesso, come puntualmente sottolineato dal Giudice distrettuale, non integra l’ipotesi dell’assoluta impossibilità a comparire, considerato che l’imputato avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per sollecitare la modifica dell’autorizzazione concessagli, sì da renderla compatibile con le esigenze connesse al viaggio.

Quanto al denunciato vizio di motivazione in ordine alla misura della pena (motivo comune ad entrambi i ricorrenti), osserva la Corte che la scelta sanzionatoria, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che da adeguato conto delle ragioni che la giustificano in aderenza ai criteri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 c.p., si sottrae a qualunque censura di legittimità. 4- Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *